Rinuncia alla parità scolastica e difetto sopravvenuto di interesse (TAR Campania n. 5349 del 15.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., presuppone che la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta in corso di causa per effetto di un provvedimento di autotutela dell’amministrazione, adottato per autonoma rivalutazione della vicenda e non per mero adempimento di un ordine cautelare. Non integra la fattispecie estintiva la condotta della stessa parte ricorrente che, rinunciando volontariamente al bene della vita conteso, renda la propria posizione incompatibile con il soddisfacimento perseguito in giudizio. In tal caso il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., non essendo l’eventuale accoglimento idoneo ad arrecare alcun vantaggio alla sfera giuridica della ricorrente.

Il Fatto

La ricorrente, società titolare di un istituto scolastico paritario, ha impugnato il decreto con cui il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha disposto, a decorrere dall’anno scolastico 2024/25, la revoca dello status di scuola paritaria per cinque indirizzi di studio. Ha impugnato altresì la relazione ispettiva, la nota di contestazione delle irregolarità e gli atti presupposti, tra cui il d.m. n. 267/2007 e il d.m. n. 83/2008.

La Sezione ha respinto in fase cautelare l’istanza di sospensione, rilevando la carenza di fumus boni iuris a fronte di criticità didattiche e gestionali accertate in sede ispettiva. Nel corso del giudizio la società ha comunicato la cessazione dell’attività e la rinuncia alla parità scolastica a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026 per tutti gli indirizzi oggetto del decreto di revoca. Su tale premessa la difesa erariale ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esclude anzitutto che possa pronunciarsi la cessazione della materia del contendere richiesta dall’amministrazione. L’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. àncora l’istituto estintivo al conseguimento, in corso di causa, del bene della vita cui l’iniziativa giurisdizionale era preordinata. La rinuncia proveniente dalla stessa ricorrente non realizza quella piena soddisfazione della pretesa che la norma processuale presuppone.

Il percorso argomentativo ricostruisce la genesi dell’istituto. La giurisprudenza richiedeva un provvedimento di autotutela decisoria adottato dall’amministrazione per autonoma rivalutazione della vicenda, con nuova motivazione o istruttoria. Non bastava il ritiro avvenuto per compulsum, cioè in esecuzione di un’ordinanza cautelare. Si escludeva inoltre che la sola revoca, producendo effetti ex nunc, elidesse il pregiudizio medio tempore subito, richiedendosi un atto di annullamento con effetti ex tunc. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. VI, n. 1347 del 1980 e TAR Lazio Roma, Sez. III, n. 5284 del 2020.

Calando tali coordinate nel caso concreto, il Tribunale rileva che l’interesse della ricorrente non si è realizzato in giudizio. La «cessata materia» dipende esclusivamente dalla comunicazione con cui la società ha dichiarato la cessazione dell’attività e la rinuncia alla parità per tutti gli indirizzi. Ne deriva che nessun vantaggio l’eventuale accoglimento del ricorso potrebbe arrecare alla sfera giuridica della deducente.

Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti in ragione dell’esito processuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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