Condanna ex art 34 comma 4 cpa e prescrizione decennale in ottemperanza (TAR Lombardia n. 3481 del 05.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La condanna pronunciata ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm., che rinvia la liquidazione del danno ai criteri direttivi fissati in sentenza, non integra una condanna generica ex art. 278 c.p.c. e non è soggetta alla prescrizione quinquennale dell’art. 2947 cod. civ.. Alla relativa azione si applica il termine decennale previsto dall’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza. Nel giudizio di ottemperanza non è più discutibile l’an debeatur, già accertato nella sede di cognizione: il giudice e le parti devono solo applicare i criteri vincolanti, che acquisiscono forza di giudicato. La tardività del confronto tra le parti non integra violazione del principio di leale collaborazione né del canone di buona fede di cui all’art. 1175 cod. civ..
Il Fatto
La società ricorrente, avente causa per fusione per incorporazione dell’originaria parte privata, ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm. avverso il silenzio del Comune sull’esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 24/2015, confermata dal Consiglio di Stato n. 4504/2015. Con quella pronuncia il Comune era stato condannato al risarcimento per equivalente del danno derivato dall’esecuzione di alcune ordinanze in materia di rifiuti e risanamento, mediante il meccanismo dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm., con rinvio della quantificazione a criteri direttivi.
Notificate le sentenze nel dicembre 2023 e formulata nel febbraio 2024 un’intimazione di pagamento per complessivi € 927.556,30, oltre rivalutazione e interessi, la società ha incardinato il giudizio di ottemperanza. Il Comune si è costituito eccependo in via preliminare la prescrizione del credito e l’inammissibilità del ricorso, contestando nel merito la quantificazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta per prima l’eccezione di prescrizione. Secondo il Comune, la condanna andrebbe qualificata come generica e il diritto al risarcimento sarebbe quindi soggetto al termine quinquennale dell’art. 2947 cod. civ., con decadenza già maturata rispetto a sentenze pubblicate nel 2015.
L’eccezione è respinta. La condanna disposta con la sentenza n. 24/2015 richiama espressamente i criteri dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm. e non è sussumibile nell’art. 278 c.p.c., istituto peraltro non ammesso nel processo amministrativo. Quando le parti non raggiungono l’accordo o non vi adempiono, la determinazione della somma si ottiene mediante il giudizio di ottemperanza. Il termine applicabile è dunque quello decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm.: la richiesta del febbraio 2024 è tempestiva.
La sentenza di condanna sui criteri è una pronuncia a tutti gli effetti. La sussistenza del danno è già accertata e i parametri fissati acquistano forza di giudicato, non potendo essere rimessi in discussione neppure dal giudice dell’ottemperanza. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa sulla natura dell’istituto e sull’effettività della tutela. Il lungo tempo trascorso non rileva, posto che la richiesta precede comunque la scadenza decennale.
Cadono anche le eccezioni sull’asserito comportamento omissivo della creditrice e sulla mancata dimostrazione del danno. Il precedente segnalato dal Comune non è in termini, perché le somme qui da liquidare afferiscono a vicende già concluse e cristallizzate. Il ricorso è pertanto fondato.
Residuando incertezze sulla quantificazione, il Collegio nomina Commissario ad acta il Rettore del Politecnico di Milano, con facoltà di delega, incaricato di esaminare la documentazione di data certa e strettamente pertinente, previo tentativo di conciliazione, e di depositare una proposta definitiva sottoposta al vaglio del Collegio. Si ordina inoltre al Comune di pagare le spese del giudizio di appello nel termine di trenta giorni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1175 c.c. – Comportamento secondo correttezza
- Art. 2947 c.c. – Prescrizione del diritto al risarcimento del danno
- Art. 278 c.p.c. – Condanna generica - Provvisionale