Requisiti dei consorzi forestali e integrazioni documentali postume inammissibili (TAR Abruzzo n. 550 del 24.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il possesso delle condizioni soggettive e oggettive di ammissibilità di una domanda di sostegno va verificato con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della presentazione della domanda, con esclusione di ogni rettifica o integrazione postuma. Consentire al richiedente di sanare una condizione di ammissibilità carente a quella data contrasta con il principio di parità di trattamento dei beneficiari. I consorzi forestali costituiti prima dell’entrata in vigore della disciplina regionale che non abbiano adeguato statuto e atto costitutivo nel termine fissato non possono invocare la disciplina transitoria, non essendo esigibile il possesso dei requisiti previsti dalla normativa sopravvenuta solo ove l’adeguamento sia stato tempestivamente omesso. Il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento esige la prova rigorosa dell’identità delle situazioni di fatto diversamente trattate.

Il Fatto

Il Consorzio ricorrente ha presentato in data 15 settembre 2017 una domanda di sostegno per il finanziamento di interventi di miglioramento dei boschi e di realizzazione di piazzole di sosta e aree pic-nic, nell’ambito dell’avviso pubblico della Regione Abruzzo adottato ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento UE n. 702/2014 e approvato con determinazione dirigenziale n. DPD021/285 del 23 dicembre 2016. Dopo un’istruttoria protrattasi per oltre due anni, il Servizio Regionale ha comunicato i motivi ostativi e, con determinazione n. DPD021/18 del 18 giugno 2020, ha ritenuto non ammissibile la domanda e ne ha disposto l’archiviazione. Con successive determinazioni ha approvato gli elenchi provvisori e la graduatoria definitiva.

Il Consorzio ha impugnato il provvedimento di non ammissibilità e la graduatoria nella parte in cui non include la propria domanda, chiedendo altresì la condanna della Regione al risarcimento dei danni ai sensi dell’articolo 30 del codice del processo amministrativo. La tutela cautelare è stata respinta con ordinanza n. 194 del 10 ottobre 2020.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo, con cui si deducono plurime violazioni procedimentali: l’eccessiva durata del procedimento, le richieste di integrazione documentale, lo svolgimento del sopralluogo, la violazione dei diritti partecipativi e l’illecita divulgazione dei dati aziendali. Tali doglianze non incidono sulla validità del provvedimento impugnato, ma afferiscono ad eventuali responsabilità dell’amministrazione, da far valere con gli strumenti dedicati e nelle sedi competenti.

Nel merito, i motivi secondo e terzo — che contestano il difetto di istruttoria e la violazione della lex specialis in ordine alle condizioni soggettive di ammissibilità — sono infondati. Quanto al paragrafo 1.4.2, punto 4, dell’avviso pubblico, il contratto di gestione allegato alla domanda non rispettava le prescrizioni della determinazione dirigenziale n. DPD 374 del 12 settembre 2017 in punto di divieto di rinnovo tacito e sub concessione e di quantificazione e pagamento del canone. Le successive precisazioni fornite dal Comune sono state correttamente disattese, perché la verifica deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente al momento della presentazione della domanda: consentire la sanatoria postuma si porrebbe in contrasto con il principio di parità di trattamento.

Quanto al paragrafo 1.4.2, punto 5, il Consorzio ha riconosciuto di non possedere il requisito della consistenza minima dei terreni previsto dall’articolo 23 della legge regionale n. 3/2014. La tesi dell’inapplicabilità dei requisiti soggettivi per effetto della costituzione anteriore alla legge non regge: il Consorzio non ha provato di aver adeguato statuto e atto costitutivo nel termine di centottanta giorni, per cui non può invocare la disciplina transitoria dell’articolo 22. Né una forma associativa mista tra enti locali e soggetto privato può essere qualificata come conduttore privato di superfici forestali.

Accertata la legittimità del diniego per autonome e autosufficienti ragioni, il Collegio dichiara inammissibili per carenza di interesse le censure del quarto motivo e respinge il quinto: il vizio di disparità di trattamento esige la prova rigorosa dell’identità delle situazioni, non ravvisabile nel caso di specie (Consiglio di Stato, sezione IV, 22 maggio 2024, n. 4549). Ne consegue l’infondatezza della domanda risarcitoria per carenza del presupposto dell’illegittimità, con condanna alle spese in favore della Regione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *