La rinuncia al ricorso notificata e accettata estingue il giudizio amministrativo (TAR Emilia-Romagna n. 169 del 05.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso ritualmente notificata alle controparti e da queste accettata, con accordo sulla compensazione delle spese, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice amministrativo dà atto della rinuncia con sentenza, senza procedere allo scrutinio del merito. La pronuncia di estinzione presuppone la regolarità della dichiarazione e l’accettazione delle parti intimate, dalla quale deriva anche la definizione delle spese secondo l’accordo manifestato.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato, davanti al TAR Emilia-Romagna, la deliberazione del Consiglio Comunale di Ferrara con la quale è stato espresso l’assenso preliminare al procedimento unico per l’approvazione dei progetti definitivi di opere pubbliche finanziate dal PNRRA, con localizzazione e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità in variante alla pianificazione urbanistica vigente.

Il ricorso investiva anche gli atti presupposti e connessi: il protocollo di intesa tra il Comune e i partner privati, le determinazioni della Giunta in materia di modalità procedimentali e di acquisizione del parcheggio pubblico, la valutazione tecnico estimativa e la delibera consiliare di ratifica. Le amministrazioni intimate si sono costituite eccependo l’infondatezza delle censure. Nelle more della trattazione nel merito la società ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con accettazione del Comune e del Ministero in punto di compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la ricorrente, dopo la costituzione delle amministrazioni convenute, ha depositato in data 11 gennaio 2024 atto di rinuncia al ricorso ritualmente notificato, con accettazione da parte del Comune e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Alla pubblica udienza del 21 febbraio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione. Il Tribunale applica quindi l’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che impone di dichiarare l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia.

La declaratoria di estinzione non richiede alcuno scrutinio del merito dei motivi articolati, essendo la rinuncia un atto dispositivo della parte che incide direttamente sull’interesse alla decisione. La sua regolarità formale e l’accettazione delle controparti ne costituiscono il presupposto.

Quanto alle spese, il Collegio dispone la compensazione, in coerenza con l’accordo manifestato dalle parti in sede di accettazione della rinuncia. L’accordo sulla compensazione delle spese assume rilievo determinante nella definizione accessoria del rapporto processuale.

Il dispositivo dà atto della rinuncia, compensa le spese e ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa, secondo il modulo proprio della pronuncia amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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