Giudizio di ottemperanza e poteri del commissario ad acta sull’esecuzione del giudicato (TAR Emilia-Romagna n. 171 del 05.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza dell’amministrazione al giudicato, ordina l’esecuzione della sentenza e, per il caso di ulteriore inadempienza, nomina un commissario ad acta. Il commissario è organo del giudice dell’ottemperanza e adotta le proprie determinazioni esclusivamente in funzione dell’esecuzione del giudicato, esercitando tutti i poteri che ordinariamente competono all’ente, con disponibilità delle relative risorse umane ed economiche. Le inerzie nell’esecuzione degli ordini impartiti possono rilevare ai fini di un’eventuale responsabilità erariale. Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
La società ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza di questo Tribunale n. 822/2022, pubblicata il 21 ottobre 2022 e passata in giudicato. Con quella decisione, in parziale accoglimento dell’azione ex art. 2932 cod. civ., era stato fatto obbligo al Comune di avviare il procedimento finalizzato all’acquisizione al proprio patrimonio indisponibile delle aree e delle opere di urbanizzazione primaria realizzate dalla società, in esecuzione degli obblighi derivanti da una convenzione di lottizzazione ai sensi dell’art. 28 L. n. 1150/1942.
La ricorrente assume che il Comune, benché compulsato, non abbia dato esecuzione alla sentenza. L’ente non si è costituito nel giudizio di ottemperanza, ma la notifica del ricorso risulta rituale. All’udienza camerale la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’amministrazione comunale non ha nemmeno avviato il procedimento finalizzato all’acquisizione delle aree e delle opere di urbanizzazione. La sentenza ottemperanda è pertanto tutt’ora inottemperata. Il ricorso è quindi fondato e merita accoglimento, ai sensi dell’art. 114 Cod. proc. amm..
Il Tribunale dichiara l’obbligo del Comune di dare completa esecuzione al giudicato. Assegna il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per avviare il procedimento e ulteriori centoventi giorni per concluderlo.
Per il caso di mancato rispetto anche di uno solo dei due termini, viene nominato commissario ad acta il Dirigente dell’Area competente della Città Metropolitana di Bologna, con facoltà di delega, perché nei successivi centocinquanta giorni dia esatta esecuzione alla sentenza, con spese a carico del Comune. Il Collegio precisa che il commissario è organo del giudice dell’ottemperanza e che le sue determinazioni vanno adottate esclusivamente in funzione dell’esecuzione del giudicato.
Il commissario può esercitare tutti i poteri che ordinariamente competono al Comune, disponendo delle relative risorse umane ed economiche se necessario. Le eventuali inerzie nell’esecuzione degli ordini impartiti possono rilevare ai fini di un’eventuale responsabilità erariale. Espletate le operazioni, il commissario invierà alla Sezione una dettagliata relazione sugli adempimenti, corredata da nota spese per la liquidazione del compenso a carico dell’ente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a favore della società ricorrente nella misura indicata in dispositivo, pari a 1.500,00 euro oltre accessori.
Nota della Redazione
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