Annullamento di atto generale ed effetti ultra partes nel giudizio tariffario gas (TAR Lombardia n. 884 del 23.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo generale produce effetti ultra partes verso tutti i destinatari, anche se non parti del giudizio, per l’ontologica indivisibilità del contenuto dell’atto: al pari del regolamento, l’atto generale una volta annullato non può continuare a spiegare effetti per alcuno. Ne deriva che il ricorso proposto da un operatore avverso il medesimo atto, nelle more annullato con sentenza passata in giudicato, diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’accertamento dell’illegittimità dell’atto annullato ai soli fini risarcitori presuppone, in base al principio dispositivo, che la parte abbia proposto o manifestato la volontà di proporre l’azione risarcitoria; in difetto, l’art. 34, comma 3, c.p.a. non è applicabile e il giudizio si chiude in rito ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il Fatto
La società ricorrente, impresa di piccole dimensioni operante nella distribuzione del gas naturale, ha impugnato la deliberazione ARERA n. 570/2019/R/gas, recante la regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo 2020-2025, insieme al testo unico allegato e agli atti presupposti. Il ricorso censurava con otto motivi la determinazione dei costi operativi riconosciuti ai fini tariffari, la fissazione dell’x-factor, il tasso di remunerazione del capitale e il governo delle gare d’ambito.
Il Tribunale ha disposto una verificazione sul livello iniziale dei costi riconosciuti per il 2020. Nelle more, la Sezione con una serie di sentenze del 2023 ha accolto i ricorsi di altri operatori annullando la stessa delibera; il Consiglio di Stato ha confermato in parte quell’annullamento. All’udienza del 20 marzo 2024 il Collegio ha dato atto della possibile improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
La Motivazione della Corte
La questione centrale riguarda la sorte del ricorso dopo l’annullamento della delibera tariffaria in altri giudizi. Il Tribunale ricostruisce la natura dell’atto: la delibera ARERA non è un regolamento, perché priva del requisito di astrattezza, ma è un atto amministrativo generale, destinato a regolare una vicenda determinata nel tempo e verso una categoria di operatori, secondo il criterio fissato dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 9 del 2012.
Il Collegio ribadisce che il giudicato amministrativo segue le regole processualcivilistiche e opera ordinariamente inter partes, ai sensi dell’art. 2909 c.c.. Le ipotesi di efficacia ultra partes sono eccezionali e si giustificano per l’inscindibilità degli effetti dell’atto o del vizio, secondo la lettura della Adunanza Plenaria n. 5 del 2019: occorre un legame indivisibile tra le posizioni dei destinatari, tale da rendere inconcepibile che l’atto annullato sopravviva per chi non lo ha impugnato.
Su questa base il Tribunale compie il passaggio argomentativo decisivo: se l’annullamento di un regolamento produce effetti erga omnes, la stessa ratio opera per l’atto amministrativo generale. L’annullamento ne elimina il contenuto verso l’intera categoria dei destinatari, perché il contenuto è ontologicamente indivisibile. Venuto meno l’atto, i suoi effetti non possono più spiegarsi nei confronti di alcuno.
Ne consegue che il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: la disciplina regolatoria impugnata è stata eliminata dall’ordinamento e l’atto è improduttivo di effetti per tutti i destinatari. Il Collegio esclude poi l’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori: la parte non ha proposto né preannunciato l’azione risarcitoria, sicché manca il presupposto richiesto dall’art. 34, comma 3, c.p.a. Il gravame è quindi dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con compensazione delle spese in ragione della natura delle questioni e della definizione in rito.
Nota della Redazione
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