Reati stupefacenti e rinnovo permesso soggiorno ostano automaticamente (TAR Piemonte n. 2056 del 27.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condanna per uno dei reati richiamati dall’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 — e in particolare per reati in materia di stupefacenti — integra di per sé una causa ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. Il legislatore ha operato a monte una valutazione presuntiva di pericolosità, sicché l’Amministrazione non è tenuta ad un autonomo accertamento in concreto. La deroga fondata sulla tutela dell’unità familiare, prevista dall’art. 5, comma 5, TUI, non opera automaticamente: richiede che il vincolo familiare sia effettivo e che l’interessato ne fornisca adeguata dimostrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero giunto in Italia nel 2006, aveva ottenuto nel 2012 la regolarizzazione della propria posizione e lavorato con contratti regolari. Nel periodo compreso tra il 2015 e il 2018 ha riportato due condanne per reati in materia di stupefacenti, per una pena complessiva in espiazione; dal novembre 2022 è in affidamento in prova terapeutico presso una comunità.
Nel richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, l’istanza è stata negata dal Questore sul presupposto della pericolosità sociale desunta dalle condanne. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR, deducendo l’automatismo della decisione e l’omessa valutazione dei legami familiari, invocando l’art. 5, comma 5, TUI come interpretato dalla Corte costituzionale n. 202/2013. L’istanza cautelare era stata rigettata con ordinanza n. 229 del 6 luglio 2023.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso nel merito. Muovendo dall’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, il Tribunale rileva che il legislatore considera la condanna per reati in materia di stupefacenti di per sé ostativa al rilascio o al rinnovo del titolo, senza richiedere alcun accertamento di pericolosità sociale riferito al caso concreto. Tale soluzione normativa è stata ritenuta conforme a Costituzione.
Il Tribunale esclude l’applicabilità della Corte costituzionale n. 88/2023, che ha dichiarato illegittimi gli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, TUI con riferimento ai fatti di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Richiamando la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. III, n. 1801/2018, n. 5839/2018, n. 2818/2016, n. 5014/2016 e n. 6545/2024), il Collegio sottolinea che la declaratoria costituzionale trova ragione nella lieve entità che caratterizza mezzi, modalità e quantità della sostanza.
Quanto all’automatismo espulsivo lamentato, il Tribunale osserva che l’Amministrazione non si è limitata a valorizzare i precedenti, ma ha motivato sulla personalità complessiva del ricorrente, definito persona dedita ad attività illecite da cui trarre sostentamento e pericolosa per l’ordine pubblico.
Infine, la deroga in favore dell’unità familiare non trova applicazione. Gli accertamenti della Polizia Locale hanno evidenziato che l’istante non convive con la coniuge italiana, mai reperita, e che nell’alloggio era presente la compagna, a sua volta condannata in concorso. Il vincolo familiare, conclude il Tribunale, non risulta sufficientemente dimostrato. Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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