Terzo condono in zona vincolata e volume tecnico non sanabile (TAR Sicilia n. 3486 del 28.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In Sicilia il terzo condono edilizio, disciplinato dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, non consente la sanatoria delle opere abusive realizzate in aree soggette a vincolo paesaggistico, anche quando il vincolo sia relativo. La declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa regionale interpretativa ha confermato la piena applicabilità del limite statale, qualificato come norma di grande riforma economico-sociale. Nelle zone vincolate sono sanabili i soli interventi di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1, sempre che ricorrano congiuntamente tutte le condizioni di legge. La chiusura di un sottoscala che genera un nuovo volume, ancorché qualificato volume tecnico, integra una nuova costruzione con incidenza paesaggistica e resta insanabile. Il provvedimento di diniego e di rimessione in pristino è atto vincolato e non richiede comparazione con l’interesse privato.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile in area sottoposta a vincolo paesaggistico, presenta nel 2004 istanza di condono ai sensi della legge n. 269/2003 per un vano di ridotte dimensioni ricavato nel sottoscala esistente e adibito a ripostiglio.
La Soprintendenza competente, chiamata a esprimere il parere per le opere in sanatoria, con provvedimento del 24.07.2023 rigetta la pratica e ordina la rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Il ricorrente impugna il provvedimento davanti al TAR Sicilia, deducendo la natura di volume tecnico dell’opera, il difetto di istruttoria e il difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale del terzo condono. L’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003 esclude dalla sanatoria le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli ambientali e paesistici, in assenza o difformità del titolo edilizio e non conformi alle prescrizioni urbanistiche. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 252/2022, ha dichiarato illegittima la legge regionale siciliana che ammetteva la sanatoria in presenza di vincoli relativi, chiarendo che il rinvio regionale alla disciplina statale riguarda anche i limiti del titolo.
Da ciò deriva che, in ambito regionale, sono sanabili soltanto gli interventi di minore importanza — restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria — e non le opere che comportino nuovi volumi o superfici. Il Collegio richiama l’orientamento del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 836/2023 e n. 288/2023, oltre a Consiglio di Stato n. 1213/2022 e n. 4123/2023: ai fini paesaggistici non rileva la distinzione tra volumi e volumi tecnici, interrati o fuori terra, perché il divieto di incremento volumetrico si riferisce a qualsiasi nuova edificazione.
Nel caso concreto l’opera consiste nella chiusura di un sottoscala esterno adibito a ripostiglio, ricondotta dal ricorrente stesso alla tipologia 1 dell’allegato 1, e insiste su area a notevole vincolo paesaggistico. Risulta indifferente la natura assoluta o relativa del vincolo.
Il secondo motivo è respinto perché la realizzazione di un nuovo volume in zona vincolata integra nuova costruzione con incidenza irreversibile sullo stato dei luoghi: non sussiste alcun difetto istruttorio. Quanto alla motivazione, il provvedimento è adeguato attraverso il richiamo per relationem alla circolare dipartimentale, ex art. 3, terzo comma, legge n. 241/1990. Trattandosi di atto vincolato, non occorre specifica valutazione dell’interesse pubblico né comparazione con l’affidamento del privato. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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