Obbligo vaccinale per la polizia e sospensione anche in caso di malattia (TAR Sardegna n. 11 del 16.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo vaccinale imposto al personale delle forze di polizia consegue alla sola appartenenza alla categoria selezionata dal legislatore e non è condizionato all’effettivo svolgimento del servizio. L’assenza per malattia non integra causa di esenzione, salvo che ricorra una delle ipotesi di esonero documentate secondo le circolari ministeriali. La sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa costituisce adempimento di un obbligo di sicurezza del datore di lavoro e non una sanzione disciplinare; da essa non deriva alcun diritto all’assegno alimentare. La relativa legittimità non è scalfita dal rilievo della durata dello stato di emergenza, poiché il termine massimo della misura è correlato al permanere dell’inadempimento.
Il Fatto
Il ricorrente, agente della Polizia di Stato in servizio dal 1993 e assegnato dal 2014 a un ufficio di polizia di frontiera, riceveva l’invito a produrre, entro cinque giorni, la documentazione attestante la vaccinazione ovvero l’esenzione temporanea o permanente, con diffida alla sospensione in caso di inerzia. Non ottemperava nei termini e rappresentava di non aver potuto esprimere un consenso informato in relazione alla prima dose; trasmetteva certificazione medica senza diagnosi e chiedeva congedo straordinario per malattia.
Accertata l’inosservanza, il dirigente dell’ufficio disponeva la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza retribuzione e con ritiro di tessera, placca, arma e manette. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Sardegna, deducendo l’illegittimità delle modalità applicative e l’incostituzionalità della disciplina, e chiedeva l’annullamento, il reintegro e il risarcimento. Nel corso del giudizio il Ministero eccepiva l’incompetenza territoriale e rappresentava il reintegro dal 25 marzo 2022 per effetto del d.l. n. 24/2022.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di incompetenza: ai sensi dell’art. 13, comma 2, c.p.a. opera il foro speciale del pubblico impiego, e le circolari non sono fonti del diritto, non vanno impugnate a pena di inammissibilità e non vincolano gli uffici periferici. Nel merito, rileva che la trasposizione della materia nell’art. 4-ter.1 d.l. 44/2021 ha eliminato la sospensione, con reintegro del ricorrente: la domanda caducatoria è pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre resta l’interesse all’accertamento ai fini economici e previdenziali.
Sul primo motivo, la Sezione richiama l’orientamento del Cons. Stato n. 8329/2023 e il proprio precedente n. 720/2024: l’obbligo consegue alla mera appartenenza alla categoria e non è escluso dall’assenza dal servizio, né dalla possibilità di reimpiego in altre mansioni. La convalescenza per malattia, per sua natura temporanea, non deroga all’obbligo. Nella specie mancava una certificazione idonea a fondare l’esenzione, e la circolare n. 21554/2021 ricomprendeva tra i destinatari anche i fruitori di congedo straordinario e di aspettativa per infermità richiesta dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 172/2021.
Infondato il secondo motivo: la norma sul medico competente ha valore primario e può essere derogata da altra norma primaria che attribuisce i compiti ai responsabili degli uffici. L’eventuale lesione della normativa sulla privacy non determina di per sé l’illegittimità del provvedimento, e il trattamento dei dati è inevitabile perché la verifica dell’adempimento ne presuppone la disponibilità.
Le censure costituzionali ed eurounitarie sono respinte sul richiamo alla Corte cost. n. 15/2023 e alla Corte EDU, Grande Camera, 8 aprile 2021: il contemperamento tra libertà di cura e tutela collettiva non è irragionevole, né sussiste obbligo di assegnazione a mansioni diverse. Quanto all’assegno alimentare, la Consulta (n. 15/2023 e n. 188/2024) ne ha escluso la spettanza, trattandosi di libera scelta del lavoratore. La doglianza sull’anzianità è inammissibile, introdotta solo con memoria e non con motivi aggiunti, e comunque l’inciso provvedimentale ha natura di mero avviso. Il ricorso è in parte improcedibile e in parte respinto, con rigetto della domanda risarcitoria e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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