Rinvio a giudizio oltre il triennio non integra il grave illecito professionale (Cons. Stato n. 9149 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rinvio a giudizio per reati incidenti sull’affidabilità dell’operatore economico rileva ai sensi dell’art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50/2016 solo se collocato entro il triennio anteriore alla domanda di partecipazione. Il dies a quo del termine triennale coincide con la data del rinvio a giudizio e non con quella dei fatti contestati. La stazione appaltante valuta con ampia discrezionalità la rilevanza dei procedimenti pendenti e l’eventuale estinzione del reato per prescrizione, con riguardo alla posizione soggettiva dell’operatore. L’omessa dichiarazione di una precedente esclusione da altra gara non integra illecito professionale quando la ragione dell’esclusione non si perpetua nel tempo e la condotta sia unitariamente riconducibile a una fattispecie già dichiarata. La mancata attivazione della verifica di anomalia facoltativa è sindacabile solo per macroscopica irragionevolezza o decisivo errore di fatto.
Il Fatto
La controversia riguarda l’esito del lotto 3 di una gara indetta dalla centrale di committenza regionale per la fornitura in noleggio di dispositivi tessili, importo a base d’asta superiore a 42 milioni di euro, aggiudicata a un operatore classificatosi primo. La terza classificata ha impugnato l’aggiudicazione e il bando, articolando censure sulla composizione della commissione giudicatrice, sull’attribuzione dei punteggi, sull’ammissione dell’aggiudicataria ai sensi dell’art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50/2016 e sulla sostenibilità dell’offerta.
Il TAR Lombardia, con la sentenza n. 1633/2025, ha respinto la censura sulla nomina della commissione quanto al difetto di motivazione, ma ha accolto il profilo dell’incompetenza dei commissari, richiamando due precedenti resi su altri lotti. Ha inoltre accolto il motivo sull’ammissione dell’aggiudicataria, valorizzando tre rinvii a giudizio del legale rappresentante e l’omessa dichiarazione di una precedente esclusione. Hanno proposto appello la stazione appaltante e l’aggiudicataria.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato riunisce gli appelli e li accoglie. Sul primo versante, la Sezione richiama e conferma, anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., quanto già deciso sui lotti 5 e 7 con le sentenze nn. 7712 e 7713 del 2025: le censure sulla composizione della commissione e sul metodo di attribuzione dei punteggi vanno respinte, così come quella sui minimi salariali e sulla congruità dei costi.
Il nucleo della decisione investe il capo che aveva accolto il motivo sull’art. 80, comma 5. Il Collegio osserva che due dei procedimenti penali richiamati si collocano fuori dal triennio di rilevanza ex art. 80, comma 10-bis, d.lgs. n. 50/2016, perché il dies a quo coincide con la data del rinvio a giudizio — rispettivamente 9 gennaio e 3 aprile 2017 — a fronte di una domanda presentata l’8 settembre 2023. Il riferimento è alle Sez. V n. 167/2025 e Sez. III nn. 958/2021 e 3829/2025.
Quanto al procedimento definito per intervenuta prescrizione del reato, la Corte ritiene coerente la valutazione della stazione appaltante: i verbali di gara davano conto della risalenza dei fatti e della posizione del soggetto, coinvolto come legale rappresentante di altro operatore. La successiva richiesta di assoluzione conferma retrospettivamente la correttezza di quella valutazione. La mera pendenza del procedimento calabrese non sfugge a rilievi di illogicità, perché la stazione appaltante ha applicato il medesimo criterio a fatti analoghi riguardanti la ricorrente.
Anche la vicenda bolognese non assume rilievo decisivo. Il TAR aveva qualificato come “rilevante” non già un provvedimento di esclusione, ma una sentenza di annullamento di un’aggiudicazione, Cons. Stato n. 5151 del 2020, originata dai medesimi fatti oggetto del procedimento penale dichiarato irrilevante. La società aveva dichiarato la pendenza di quel procedimento: la Corte ritiene plausibile che abbia così assolto il dovere dichiarativo, anche in base all’indirizzo secondo cui il partecipante non deve dichiarare le esclusioni subite in pregresse selezioni se la causa non si perpetua (Cons. Stato, V, n. 7857/2023, n. 6212 e n. 1000/2021, n. 6490/2019).
Restano i motivi riproposti sulla valutazione delle offerte tecniche e sull’anomalia. Le censure sono parziali e “atomiche”, inidonee a mutare la graduatoria: l’omessa menzione di un elemento nei giudizi sintetici non prova che sia stato ignorato, e la presenza di contenuti analoghi non impone punteggi identici. Sulla verifica di anomalia facoltativa, la discrezionalità amministrativa è ampia e le deduzioni si fondano su ricostruzioni numeriche parziali che confondono il piano dei minimi salariali con quello della congruità. Il ricorso di primo grado è quindi respinto e quello incidentale dichiarato improcedibile.
Nota della Redazione
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