Illegittimo l’oscuramento generalizzato dell’offerta tecnica senza motivata verifica della stazione appaltante (TAR Valle d’Aosta n. 19 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La stazione appaltante che riceve una richiesta di oscuramento di parti dell’offerta ai sensi dell’art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023 è tenuta a effettuare un motivato scrutinio finalizzato a discernere i dati effettivamente riservati, accogliendo la richiesta solo con riferimento a elementi che costituiscano, secondo una dichiarazione dell’offerente debitamente verificata, segreti tecnici o commerciali. L’oscuramento integrale o sistematico dell’offerta tecnica, effettuato senza alcuna valutazione della stazione appaltante, viola i principi di trasparenza e proporzionalità ed è lesivo del diritto di difesa degli altri operatori economici. L’accesso del concorrente risulta comunque consentito, ai sensi del quinto comma dell’art. 35 d.lgs. n. 36/2023, qualora indispensabile per la difesa in giudizio dei propri interessi giuridici.
Il Fatto
La società cooperativa Idealservice ha partecipato alla procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione per l’Azienda USL della Valle d’Aosta, indetta da In.Va. S.p.A. quale Centrale unica di committenza. I lotti 1 e 3 sono stati aggiudicati a due diverse società, con comunicazione del 25 marzo 2026. Nella medesima data la ricorrente contestava l’oscuramento dell’offerta tecnica delle aggiudicatarie, resa disponibile sulla piattaforma con massiccio uso di omissis.
La Centrale di committenza respingeva le richieste di ostensione, richiamando l’art. 36, comma 2, del codice dei contratti pubblici e rilevando la posizione in graduatoria della ricorrente, non rientrante tra i primi cinque classificati. Con due ricorsi notificati il 3 marzo 2026, la società impugnava la decisione di oscuramento e il diniego di accesso, chiedendo l’annullamento e, in via subordinata, l’ostensione delle parti dell’offerta non assistite da specifica motivazione di segretezza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente riunito i ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva, escludendo dalla materia del contendere la questione relativa alla pretesa mancata pubblicazione delle offerte e le istanze di accesso formulate successivamente. La controversia è stata circoscritta alle modalità con cui la stazione appaltante ha reso disponibili le offerte degli aggiudicatari.
Il Collegio ha richiamato il quadro normativo di riferimento, osservando che l’art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023 consente di escludere dall’accesso le informazioni che costituiscano, “secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente”, segreti tecnici o commerciali. L’art. 36, comma 3 del medesimo codice impone alla stazione appaltante di dare atto, nella comunicazione di aggiudicazione, delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento.
Dagli atti processuali è emerso che la Centrale di committenza ha accolto sistematicamente le richieste di trattamento riservato delle aggiudicatarie, senza effettuare alcun motivato scrutinio dei dati da occultare. Tale prassi, ha rilevato il TAR, è stata ritenuta contrastante con il diritto unionale dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha richiesto un bilanciamento tra le esigenze di tutela dei segreti tecnici e commerciali e il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva degli altri concorrenti.
Il Tribunale ha quindi accolto la domanda subordinata della ricorrente, dichiarando il suo diritto ad accedere alle offerte tecniche delle società aggiudicatarie nelle parti che non costituiscono propriamente segreti tecnici e commerciali, secondo una dichiarazione dell’offerente debitamente verificata dalla stazione appaltante. La complessità delle questioni ha giustificato la compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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