Ripetizione del contributo post-sisma dinanzi al giudice ordinario (TAR Abruzzo n. 123 del 11.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella materia dei contributi e delle sovvenzioni pubbliche, non attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il riparto di giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, ossia alla intrinseca natura della situazione soggettiva dedotta in giudizio. La fase procedimentale di valutazione della domanda di concessione del contributo appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, perché coinvolge l’esercizio del potere e la posizione di interesse legittimo del privato. La fase successiva, concernente l’erogazione o la ripetizione del contributo, si distingue ulteriormente: se la controversia investe l’annullamento o la revoca del provvedimento di concessione per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con l’interesse pubblico, la situazione è di interesse legittimo; se invece riguarda l’esecuzione del rapporto di sovvenzione e l’inadempimento degli obblighi cui la concessione è subordinata, il beneficiario è titolare di un diritto soggettivo tutelabile dinanzi al giudice ordinario. Le concrete modalità quantitative e temporali di liquidazione ed erogazione del contributo per stati di avanzamento dei lavori attengono alla fase esecutiva del rapporto e non incidono sulla natura della situazione giuridica.
Il Fatto
Il condominio ricorrente ha impugnato la determinazione con cui il Dirigente del Settore Ricostruzione Privata del Comune dell’Aquila, a conclusione del procedimento di liquidazione del SAL finale per la sostituzione edilizia di un immobile danneggiato dal sisma, ha liquidato la somma complessiva di euro 2.218.180,50, IVA inclusa, e ha chiesto la restituzione della somma di euro 320.422,52, pari alla differenza rispetto al contributo accreditato di euro 2.538.603,02 su un importo complessivo di euro 2.590.223,08.
Il ricorrente ha dedotto la violazione del legittimo affidamento al mantenimento del contributo, erogato con provvedimento del 30 ottobre 2012, la violazione dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990, la modificazione del metodo di pagamento introdotta con deliberazione della Giunta comunale n. 216 del 10 maggio 2013 e l’erronea quantificazione dei costi in un appalto a corpo. Il Comune ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via pregiudiziale l’eccezione di difetto di giurisdizione e la ritiene fondata. Poiché la controversia non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il criterio applicabile è quello ordinario del petitum sostanziale, e cioè della natura intrinseca della situazione soggettiva fatta valere.
Il Tribunale richiama il consolidato orientamento secondo cui la fase di valutazione della domanda di concessione del contributo, connotata dall’esercizio del potere amministrativo, si radica sempre dinanzi al giudice amministrativo. Richiama sul punto Cass. Sez. Un. n. 8049 del 2018, Cass. Sez. Un. n. 150 del 2013 e Cons. Stato, Ad. Plen. n. 6 del 2014. La fase successiva, afferente all’erogazione o alla ripetizione, si biforca: l’annullamento o la revoca per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con l’interesse pubblico lasciano il privato titolare di un interesse legittimo; l’inadempimento degli obblighi del beneficiario lo vede titolare di un diritto soggettivo, azionabile dinanzi al giudice ordinario. Anche su questo la Corte richiama Cass. Sez. Un. n. 1776 del 2013 e Cons. Stato, Ad. Plen. n. 6 del 2014.
La controversia si colloca nella fase successiva alla concessione del contributo, avvenuta con provvedimento del 30 ottobre 2012. La ripetizione parziale non dipende dalla mancanza originaria di un requisito o dal contrasto iniziale del provvedimento con l’interesse pubblico, ma dall’inosservanza di obblighi che disciplinano il rapporto: la mancata esecuzione di alcune opere progettate, la mancata stipula della polizza assicurativa decennale postuma, lo svolgimento in economia delle opere di demolizione, il mancato rispetto del Protocollo di intesa.
Il Collegio respinge la tesi del ricorrente secondo cui il mutamento del criterio di liquidazione, introdotto con la deliberazione di Giunta n. 216 del 2013, radicherebbe la giurisdizione amministrativa. Le modalità quantitative e temporali di liquidazione ed erogazione per stati di avanzamento attengono alla fase esecutiva e non mutano la natura della situazione giuridica.
Il Tribunale dichiara pertanto il difetto di giurisdizione, individua il giudice ordinario e avverte che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si conservano ove il giudizio sia riproposto entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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