L’indeterminatezza del petitum va valutata caso per caso (Cass. civ. Sez. 3 n. 12098 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nullità della citazione per vizio dell’oggetto della domanda, ai sensi dell’art. 164, comma quarto, cod. proc. civ., presuppone la totale omissione o l’assoluta incertezza del petitum, che deve essere valutata caso per caso, non limitandosi alla parte destinata alle conclusioni ma estendendosi all’esame complessivo dell’atto introduttivo. L’onere di determinazione dell’oggetto è validamente assolto anche quando l’attore ometta di indicare esattamente la somma pretesa, a condizione che abbia indicato i titoli posti a fondamento della pretesa, ponendo il convenuto in condizione di formulare le proprie difese. Quando sia possibile individuare domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l’eventuale difetto di determinazione di altre domande comporta l’improponibilità solo di quelle, non la nullità dell’intera citazione, dichiarabile soltanto se l’incertezza investe l’intero contenuto dell’atto.
Il Fatto
L’acquirente conveniva in giudizio il venditore dinanzi al Giudice di Pace, lamentando l’inadempimento di un contratto di compravendita di pesi borbonici concluso su una piattaforma online, e chiedendo la restituzione parziale del prezzo versato e il risarcimento del danno. Il giudice di prime cure rigettava la domanda perché assolutamente generica e indeterminata nel petitum. Il Tribunale, in sede di appello, accoglieva parzialmente la domanda, condannando il venditore alla restituzione del prezzo, con conseguente ricorso per cassazione da quest’ultimo proposto.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 164 cod. proc. civ., sostenendo che la domanda attorea fosse priva della specificazione del quantum, includendo una parte non specificata a titolo di restituzione e una a titolo di risarcimento. La pronuncia chiarisce che il requisito della determinazione della cosa oggetto della domanda attiene al petitum immediato, ossia il provvedimento richiesto, e al petitum mediato, ossia il bene della vita preteso, senza richiedere formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda risulti anche implicitamente dall’esame complessivo dell’atto introduttivo.
Il giudice di legittimità ribadisce che la declaratoria di nullità della citazione postula una valutazione da compiersi caso per caso, dovendosi accertare se il convenuto sia stato in grado di comprendere agevolmente le richieste dell’attore o se, invece, versi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva. Nella specie, l’atto di citazione conteneva un’adeguata specificazione dell’oggetto, essendo la pretesa restitutoria del prezzo versato chiaramente individuata, con la conseguenza che eventuali incertezze sull’inclusione del risarcimento nell’importo richiesto afferivano al merito e non al requisito di determinatezza.
Quanto al secondo motivo, la Corte precisa che il sindacato sul difetto di motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., è limitato al “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, comma sesto, Cost., essendo ipotizzabile solo in caso di motivazione meramente apparente o affetta da irriducibile contraddittorietà. Nel caso di specie, la contraddizione denunciata non sussiste, poiché il Tribunale ha accolto esclusivamente la domanda restitutoria del prezzo, avendo respinto quella risarcitoria per genericità e carenza probatoria, e l’affermazione sulla non contestazione riguardava la sola ricostruzione del fatto, non la dialettica sulle eccezioni.
Il terzo motivo, concernente la condanna alle spese, è dichiarato inammissibile perché privo della sostanza di un motivo di impugnazione, limitandosi a postulare la mal applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. come conseguenza degli errori dedotti con i primi due motivi, senza individuare la specifica norma violata. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascuna parte controricorrente e della somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.