Indennità di funzione del dirigente e interpretazione del contratto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9246 del 08.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione degli atti negoziali è riservata al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità quando rispetti i criteri legali di ermeneutica contrattuale, i quali debbono fondersi e armonizzarsi in un razionale gradualismo dei mezzi d’interpretazione. Ove di una clausola siano possibili più letture plausibili, la parte che aveva proposto l’interpretazione disattesa non può censurare in cassazione il fatto che il giudice di merito abbia privilegiato l’altra, né prospettare una tesi difforme chiedendone un riesame, inammissibile in sede di legittimità. Il principio di onnicomprensività della retribuzione non è pertinente quando si discuta non dell’oggetto della retribuzione, ma della retroattività del riconoscimento di una specifica indennità di funzione per l’incarico ulteriore effettivamente svolto in periodo precedente.
Il Fatto
Un dirigente di una società operante nel settore alimentare, in forza dal 2007 al 2019 con mansioni di direttore del controllo di gestione, si vedeva assegnare nel febbraio 2018 le funzioni di CFO, in concomitanza con il distacco all’estero del precedente titolare dell’incarico. Dopo un anno, dall’1.2.2019, la società gli riconosceva formalmente un’indennità di funzione di euro 2.350 mensili per tredici mensilità, sino a settembre 2019, data di revoca dell’incarico.
Il lavoratore otteneva decreto ingiuntivo dal Tribunale per il pagamento della medesima indennità anche per il periodo 1.2.2018 – 31.1.2019, pari a euro 30.030 oltre accessori. La società proponeva opposizione. La Corte d’Appello di L’Aquila, in parziale riforma, respingeva l’opposizione, ravvisando lo svolgimento contemporaneo di due diverse funzioni con maggiore assunzione di responsabilità. La società ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c. in tema di interpretazione dei contratti, sostenendo che il contenuto del contratto individuale non lasciasse equivoci e che la retribuzione corrisposta esaurisse ogni pretesa. La Corte lo ha dichiarato non accoglibile, ricordando che l’interpretazione degli atti negoziali è riservata al giudice del merito ed è incensurabile in legittimità ove rispettosa dei criteri legali di ermeneutica, da condurre fondendo il senso letterale delle espressioni e la ratio del precetto contrattuale in un razionale gradualismo dei mezzi d’interpretazione.
Richiamando i più recenti approdi di legittimità in tema di interpretazione del contratto, la Corte ha precisato che l’elemento letterale, pur fondamentale, va riguardato alla stregua degli ulteriori criteri ermeneutici e segnatamente dell’interpretazione funzionale e di quella secondo buona fede, avuto riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti e alla relativa causa concreta.
Su questa base, poiché l’interpretazione dei dati negoziali operata dalla sentenza impugnata rispondeva a tali criteri, la censura di violazione dei canoni di ermeneutica non poteva risolversi nella mera contrapposizione di una lettura diversa da quella fornita dal giudice di merito. Quando di una clausola sono possibili due o più interpretazioni plausibili, la parte che aveva proposto quella disattesa non può dolersi che sia stata privilegiata l’altra: per l’autonomia del ricorso per cassazione e il carattere limitato del mezzo, va esclusa l’ammissibilità di tesi difformi di cui si chieda un riesame.
Il secondo motivo invocava la violazione dell’art. 2099 c.c. e dell’art. 36 Cost. in tema di retribuzione proporzionata alla qualità e quantità di lavoro. La Corte lo ha respinto osservando che i giudici di merito, con interpretazione logica e conseguente, hanno ricostruito le lettere di incarico come riconoscimento di una specifica indennità per lo svolgimento della funzione di CFO per tutto il periodo dell’incarico aggiuntivo. Il principio di onnicomprensività della retribuzione non è pertinente, perché la società stessa ha riconosciuto una voce retributiva aggiuntiva per il periodo febbraio-settembre 2019: la controversia verte sulla retroattività di tale riconoscimento, in ragione dell’effettivo svolgimento dell’incarico anche nel periodo precedente.
Il terzo motivo, incentrato sulla lettera dell’11.2.2019 e sulla sua correlazione con il contratto individuale, è stato dichiarato infondato per le stesse ragioni, riproponendo il medesimo dissenso sulla ricostruzione della vicenda sotto diverso profilo fattuale. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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