Ripristino ambientale minerario imposto su aree ancora destinate allo sfruttamento (Cons. Stato n. 6204 del 15.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ripristino ambientale delle aree incise da attività estrattiva non può essere imposto in modo indifferenziato, comprendendo anche le porzioni del sito per le quali è prevista la prosecuzione della destinazione industriale. In tal caso l’amministrazione deve motivare in modo puntuale le ragioni che, in concreto, giustificano l’intervento e svolgere adeguata istruttoria, non potendosi riconoscere all’art. 9 della legge n. 221/1990 e all’art. 5 della concessione una portata onnicomprensiva. Ove l’amministrazione abbia in precedenza ritenuto eseguito il ripristino in esito a sopralluogo congiunto, il successivo mutamento di orientamento richiede un onere di motivazione rafforzato. La pretesa di escutere la fideiussione a garanzia del ripristino resta priva di giustificazione in via consequenziale all’illegittimità dell’imposizione.
Il Fatto
La società concessionaria ottenne dalla Regione Sardegna una concessione per l’estrazione della bauxite in un’area ricadente nel territorio di più Comuni. A garanzia degli interventi di ripristino ambientale rilasciò una polizza fideiussoria in favore dell’amministrazione regionale. Nell’aprile 2015 comunicò la rinuncia alla concessione; l’amministrazione l’accettò nell’aprile 2016, disponendo lo svincolo della garanzia solo dopo il recupero ambientale, e trasferì la miniera a un nuovo concessionario nel maggio 2016.
Con quattro determinazioni del 2017 la Regione impose alla società l’esecuzione di interventi di recupero su terreni di proprietà di terzi, la liberazione e lo spianamento del piazzale di deposito e segnalò un possibile inquinamento. Il TAR Sardegna respinse in parte il ricorso e dichiarò inammissibile la domanda relativa alla nota di segnalazione. La società propose appello, chiedendo anche una verificazione e una consulenza tecnica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i primi due motivi, ravvisandone la parziale fondatezza. La Regione ha imposto il ripristino ambientale anche delle aree destinate a mantenere lo sfruttamento industriale senza una motivazione sufficiente né un’istruttoria adeguata. La difesa regionale non ha negato l’attribuzione della concessione a un nuovo soggetto, sostenendo solo che la coltivazione sarebbe futura ed eventuale.
Non è condivisibile l’assunto del TAR secondo cui il ripristino sarebbe in ogni caso dovuto. Imporre interventi su aree che saranno soggette alla stessa destinazione industriale implica costi rilevanti per il privato, potenzialmente inutili ove il sito sia riadibito allo sfruttamento in epoca immediatamente successiva. In assenza di una motivazione puntuale sulle esigenze concrete, il provvedimento impositivo è illegittimo e non trova fondamento né nell’art. 5 della concessione né nell’art. 9 della legge n. 221/1990, cui non può attribuirsi l’ampia portata riconosciuta dal primo giudice.
In via consequenziale, e a prescindere dai profili di giurisdizione non oggetto di gravame, non trova giustificazione la pretesa di escutere la fideiussione. Sussiste inoltre il dedotto vizio di motivazione e contraddittorietà rispetto al verbale del sopralluogo congiunto dell’8 marzo 2016, nel cui contesto l’amministrazione aveva inizialmente ritenuto correttamente eseguito il ripristino: da tale precedente valutazione deriva un onere di motivazione rafforzato per comprendere le ragioni del diverso orientamento.
È invece infondato il terzo motivo, relativo alla domanda risarcitoria per lo spianamento del materiale. Manca il nesso causale e la prova della colpa: già con la rinuncia alla concessione la società avrebbe dovuto provvedere alla rimozione del materiale e rimase inerte anche dopo gli inviti dell’amministrazione, tra cui la nota del 29 aprile 2015. La qualificazione giuridica di tale nota può incidere sull’onere di impugnazione, ma è irrilevante sull’imputazione causale. Il quarto motivo è respinto perché alla nota di segnalazione del 6 marzo 2017 non può riconoscersi natura provvedimentale, trattandosi di mera segnalazione eventuale. L’appello è quindi accolto in parte, con annullamento degli atti nei limiti della motivazione e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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