Responsabilità medica indiretta e nesso causale nella resezione del nervo radiale (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 24 del 05.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di responsabilità erariale per danno indiretto da responsabilità medica è autonomo rispetto agli accertamenti del giudice civile e penale e non presuppone una pronuncia di condanna in altra sede. Il pagamento eseguito dall’azienda sanitaria in via transattiva, sulla base di perizia interna, costituisce un argomento di prova di carattere indiziario, liberamente valutabile dal giudice contabile e sottoposto al filtro del contraddittorio processuale ai fini della piena prova. La condotta del sanitario integra colpa grave quando la scelta diagnostico-terapeutica contrasta con i principi della scienza medica e con la situazione clinica complessiva del paziente. Il difetto di consenso informato su una modalità operativa ulteriore e successiva non è elemento costitutivo della responsabilità erariale, ma concorre a connotare l’inosservanza del dovere di cura.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio un medico, chiedendo la condanna al pagamento di € 80.000,00 a titolo di danno indiretto in favore dell’Azienda ospedaliera universitaria senese. La struttura aveva corrisposto tale somma, in via transattiva, a un paziente che aveva riportato la perdita irreversibile dell’uso del braccio e della mano destra a seguito di un intervento di rimozione di una formazione, inizialmente ritenuta potenzialmente maligna e poi diagnosticata come schwannoma benigno.
Nel corso dell’operazione il sanitario, riscontrata l’adesione della massa al nervo radiale, aveva proceduto alla resezione del nervo. Il convenuto ha contestato l’azione erariale fondata su una perizia interna resa senza contraddittorio, ha invocato l’imprescindibilità dell’intervento a fini diagnostici, l’imprevedibilità dell’adesione al nervo e la validità del consenso sottoscritto, chiedendo una consulenza tecnica d’ufficio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione sulla necessità di una pronuncia di altro giudice. Il giudizio contabile è autonomo e resta vincolato solo alle sentenze penali irrevocabili ai sensi degli artt. 651 e 652 cod. proc. pen., che fanno stato unicamente sull’accertamento del fatto e della sua illiceità. Il pagamento transattivo integra un elemento fattuale liberamente valutabile, sindacabile nella ragionevolezza e nella consistenza, mentre il contraddittorio si realizza proprio nel processo erariale.
Quanto alla documentazione fotografica prodotta dal convenuto, la Corte la ritiene inconferente. Le immagini sono prive di riferimenti al paziente, al tempo e al luogo, e non soddisfano i requisiti di piena prova dell’art. 2712 cod. civ., richiamando Cass., Sez. III n. 8682/2009 e Cass. n. 28665/2017. Anche se riferibili all’intervento, non dimostrerebbero la correttezza delle scelte mediche.
Sul consenso informato, il Collegio distingue l’accettazione dei rischi generali dell’intervento dall’acquiescenza a una modalità operativa ulteriore e successiva, qual è la resezione del nervo, non rappresentata al paziente. Il difetto di informativa non incide in via immediata sulla responsabilità erariale, ma la responsabilità sussisterebbe comunque per il contrasto della condotta con la scienza medica.
La CTU disposta a richiesta dello stesso convenuto, non contestata dal perito di parte, evidenzia che la linea diagnostico-terapeutica era errata. L’ecografia consentiva di escludere la natura maligna e una risonanza magnetica, esame non invasivo, avrebbe risolto i dubbi residui. La Corte ritiene non credibile il dolore insopportabile e rileva che l’età avanzata e le comorbilità cardiache e renali avrebbero dovuto dissuadere dall’intervento.
Sussiste quindi il nesso di causalità tra la condotta e la perdita funzionale, evitabile con una scelta conservativa. La condotta integra la colpa grave per inescusabile approssimazione e grossolanità dell’errore. La Corte accoglie la domanda, condanna il convenuto al pagamento di € 80.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, con spese a carico del soccombente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2712 c.c. – Riproduzioni meccaniche
- Art. 651 c.p.p. – Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno
- Art. 652 c.p.p. – Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno