La sopravvenienza delle condizioni dell’azione nel giudizio di ottemperanza (TAR Sicilia n. 2660 del 15.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce condizione dell’azione, ma le condizioni dell’azione possono sopravvenire utilmente sino al momento della rimessione in decisione del ricorso. La loro originaria carenza non comporta pertanto inammissibilità, ove esse sussistano alla data della camera di consiglio. Nel giudizio di ottemperanza a sentenza del giudice ordinario è inoltre necessario il passaggio in giudicato del titolo, da comprovarsi con attestazione di segreteria. Verificati tali presupposti, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione gli adempimenti dovuti, fissa il termine per l’esecuzione e nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di inottemperanza.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Catania, Sez. Lavoro, n. 836/2024 del 12.02.2024, notificata il 19.02.2024, è stato riconosciuto alla ricorrente il diritto a fruire del beneficio economico previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, sotto forma di “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del docente, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a porre in essere gli adempimenti necessari per consentire l’effettiva fruizione del beneficio.

Nonostante la notifica, l’Amministrazione non ha adempiuto. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, notificato il 06.06.2025, ritenendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. L’Amministrazione si è costituita con memoria di mera forma. La causa è stata discussa alla camera di consiglio dell’11.09.2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina preliminarmente la tempestività dell’azione esecutiva. Rileva che il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo non risulta originariamente rispettato, essendo il ricorso notificato prima della sua scadenza. La questione attiene alle condizioni dell’azione e alla loro sussistenza nel momento in cui il giudice è chiamato a decidere.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui le condizioni dell’azione possono utilmente sopravvenire sino al momento di rimessione in decisione del ricorso (TAR Puglia – Lecce, Sez. I, sentenza 8 gennaio 2020, n. 13). Applicando tale principio, rileva che alla data della camera di consiglio erano ormai ampiamente decorsi i 120 giorni dalla notifica del titolo, con la conseguenza che la condizione dell’azione deve ritenersi integrata.

Il Collegio verifica poi il requisito del passaggio in giudicato del titolo, necessario nel giudizio di ottemperanza a sentenza del giudice ordinario, richiamando sul punto Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905. Il requisito è comprovato dall’attestazione di segreteria del 18.04.2024.

Nel merito, la pretesa della ricorrente trova fondamento nella sentenza azionata. Il ricorso è pertanto accolto: il Ministero è ordinato di porre in essere gli adempimenti necessari per consentire la fruizione del beneficio entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inottemperanza è nominato sin d’ora commissario ad acta il responsabile della competente Direzione Generale, con facoltà di delega, per assicurare l’esecuzione entro ulteriori 60 giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore antistatario ai sensi degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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