Divieto di richieste via PEC per la riserva di posti nel bando (Cons. Stato n. 381 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel concorso pubblico l’ammissione alla riserva di posti riservata ai volontari delle forze armate richiede che il candidato dichiari e documenti il titolo di precedenza o preferenza già nella domanda telematica di partecipazione, secondo quanto prescrive il bando. La clausola che impone l’allegazione della documentazione probatoria “ove necessario, pena non valutazione/decadenza dai benefici” è chiara e non consente equipollenti. L’omissione non è sanabile mediante il soccorso istruttorio, né attraverso produzioni documentali successive, perché la sua integrazione altererebbe la par condicio tra i concorrenti. Sul piano processuale, il procuratore che non partecipa all’udienza di trattazione non può interferire con lo svolgimento del giudizio mediante richieste avanzate via PEC, prima, durante o dopo l’udienza: tali atti sono irrituali e inutilizzabili.

Il Fatto

Gli appellanti partecipano a un concorso pubblico in forma aggregata per la copertura di 485 posti nel profilo di operatore sociosanitario, chiedendo di fruire della riserva di posti prevista dal bando per i volontari delle forze armate. Impugnano davanti al TAR Lazio il provvedimento di rettifica della graduatoria, che non riconosce la riserva.

Il giudice di primo grado dichiara il ricorso inammissibile: i ricorrenti avrebbero dovuto impugnare la graduatoria originaria, già lesiva sotto il profilo della mancata attribuzione della riserva, e non soltanto il successivo provvedimento di rettifica. Propongono appello i ricorrenti soccombenti; si costituisce la fondazione resistente e interviene ad adiuvandum una candidata. All’udienza pubblica del 18 dicembre 2025 la causa è trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il motivo di appello sull’ammissibilità. La preannunciata apertura del procedimento di riesame della graduatoria originaria ha generato un’incertezza sugli effetti del provvedimento, tale da giustificare l’applicazione dell’errore scusabile nell’individuazione del provvedimento lesivo. Inoltre, l’effetto conformativo di un eventuale accoglimento non avrebbe imposto all’amministrazione di riesumare la vecchia graduatoria, ma di formularne una nuova che tenesse conto del requisito della riserva.

Passando al merito, le censure sono infondate. L’art. 5 del bando prescriveva l’allegazione in formato pdf della documentazione comprovante i titoli di precedenza o preferenza ex art. 5, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 487/1994, “ove necessario, pena non valutazione/decadenza dai benefici”. Il bando non impugnato è chiarissimo: per accedere alla riserva occorreva dichiarare e documentare la condizione già nella domanda.

La tesi degli appellanti — sufficiente la dichiarazione prevista dall’art. 4 — non regge. La lettura combinata delle due norme conferisce alla locuzione “ove necessario” il senso di un onere documentale effettivo per chi invochi la preferenza. Non hanno quindi fondamento le allegazioni su produzioni successive via PEC, sul mancato soccorso istruttorio o su generici malfunzionamenti della piattaforma, peraltro mai denunciati all’amministrazione. L’allegazione di altri documenti da parte degli stessi ricorrenti e il riconoscimento della riserva a numerosi candidati smentiscono l’assunto. Non si tratta di errore riconoscibile, ma di omissione che, se sanata, avrebbe alterato illegittimamente la par condicio.

Quanto all’intervento dell’8 gennaio 2026, la Corte rileva che nessun avvocato presente all’udienza ha esposto ragioni di differimento. La presenza all’udienza è facoltà, ma il suo mancato esercizio preclude ogni intervento successivo mediante richieste formulate irritualmente via PEC mentre l’udienza è in corso o dopo la conclusione. La produzione è comunque tardiva, ben oltre il termine per gli scritti difensivi. Il secondo atto di intervento e i motivi aggiunti sono pertanto inammissibili e inutilizzabili. L’appello è accolto in parte, il ricorso di primo grado respinto e le spese del doppio grado compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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