Ritardo abnorme del concorso e risarcimento senza retrodatazione della carriera (Cons. Stato n. 4614 del 27.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ritardo abnorme e ingiustificato nella conclusione di una procedura concorsuale integra responsabilità dell’amministrazione e fonda il diritto del candidato al risarcimento del danno per equivalente, nei limiti della differenza tra gli importi retributivi che sarebbero stati percepiti in caso di tempestiva assunzione e quelli comunque percepiti. Non sussiste invece alcun diritto alla retrodatazione dell’inquadramento nella qualifica superiore, poiché ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 443/1992 la nomina si consegue solo al termine del corso di formazione e l’accertamento della decorrenza della promozione avviene mediante atto autoritativo rispetto al quale l’interessato vanta un interesse legittimo. Il risarcimento spetta esclusivamente a chi, in base alla graduatoria, sarebbe comunque risultato vincitore in caso di conclusione tempestiva della procedura.
Il Fatto
Il ricorrente, vincitore di un concorso interno per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del corpo di Polizia penitenziaria, bandito nel 2008, ha chiesto la retrodatazione dell’inquadramento nella qualifica di vice ispettore e, in subordine, il risarcimento del danno per il ritardo nella conclusione della procedura, protrattasi per quasi undici anni.
Il TAR Lazio, sezione quinta, ha respinto il ricorso. Il candidato ha proposto appello, deducendo l’erroneità della decisione sia sul diniego di retrodatazione sia sul rigetto della domanda risarcitoria. Il Ministero della Giustizia si è costituito chiedendo la reiezione del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato richiama espressamente la giurisprudenza consolidata della Sezione su fattispecie identiche, citando le decisioni Sez. II n. 5960 del 2023, n. 7471 del 2023, n. 10841 del 2023, n. 8039 del 2024, n. 27 del 2025 e n. 668 del 2025, e dichiara di non ravvisare argomenti per discostarsene.
Sul primo motivo, la Corte ribadisce che ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 443/1992 la nomina a vice ispettore si consegue solo al termine del corso di formazione. Non esiste pertanto un diritto alla ricostruzione della carriera: l’accertamento della decorrenza della promozione avviene mediante atto autoritativo, rispetto al quale l’interessato vanta un interesse legittimo, e solo dall’annullamento di tale atto possono derivare conseguenze favorevoli. L’accoglimento della pretesa di retrodatazione darebbe luogo, secondo la Sezione, a un’anomala inversione logica e cronologica tra passaggio di carriera e possesso dei requisiti formativi.
Sul secondo motivo, il Collegio conferma la sussistenza della responsabilità dell’amministrazione per l’abnorme ritardo, richiamando il principio secondo cui le allegazioni sull’assenza di colpa del Ministero non trovano riscontro probatorio nei documenti prodotti. Il ragionamento si fonda sulla distinzione tra chi, in caso di conclusione tempestiva, sarebbe comunque risultato vincitore e chi, collocandosi oltre le posizioni inizialmente messe a concorso, non avrebbe conseguito alcun vantaggio: solo i primi possono invocare il risarcimento.
L’appello è quindi accolto parzialmente. Respinta la censura sulla retrodatazione, la Corte accoglie la domanda risarcitoria dell’appellante, collocatosi al quinto posto della graduatoria maschile, e ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a. ordina al Ministero di proporre, entro sessanta giorni, il pagamento di una somma pari agli importi retributivi non connessi all’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa, detratto quanto percepito per il concomitante svolgimento di altra attività, con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e interessi legali. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione della soccombenza parziale.
Nota della Redazione
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