Ritiro attestati libera circolazione e revoca per nuova valutazione pregio culturale (Cons. Stato n. 886 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ritiro, da parte dell’amministrazione centrale, degli attestati di libera circolazione rilasciati dall’articolazione periferica integra revoca e non annullamento d’ufficio quando consegue a una rivalutazione di merito del pregio culturale dei beni, non alla rimozione di un atto illegittimo. Il diverso apprezzamento dell’unitarietà storico-artistica di un complesso di arredi, non colta in sede locale, costituisce esercizio di discrezionalità tecnica insindacabile nel merito ove immune da macroscopici vizi di incongruità. Riqualificato l’atto in termini di revoca, qualsiasi affidamento del privato soccombe e non è configurabile il diritto al risarcimento, residuando il solo eventuale indennizzo ex art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, limitato al danno emergente. L’omessa comunicazione di avvio è giustificata da ragioni di urgenza ex art. 7, comma 1, della legge n. 241/1990, dovendosi impedire l’esportazione dei beni nelle more del procedimento.
Il Fatto
La società appellante, casa d’aste, agiva come mandataria per la vendita di un tavolo e di sei sedie attribuiti a un noto designer, posti in un unico lotto in un’asta londinese. Il proprietario aveva ottenuto due distinti attestati di libera circolazione dall’ufficio esportazione competente, presentando separate denunce per il tavolo e per le sedie.
Rilevato che gli arredi costituivano un unicum storico-artistico, la Direzione Generale interveniva in autotutela il 22 ottobre 2020, ritirando gli attestati, avviando il procedimento di dichiarazione di interesse culturale, disponendo il ritiro dall’asta e intimando il rientro in Italia dei beni. Seguiva il decreto dichiarativo dell’eccezionale interesse. Il TAR Lazio respingeva il ricorso e la società proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via prioritaria l’eccezione di difetto di legittimazione dell’appellante, estranea ai procedimenti definiti con gli atti impugnati. Può tuttavia prescindersi dallo scrutinio, stante l’infondatezza dell’appello nel merito.
Il passaggio centrale è la riqualificazione del provvedimento di ritiro. L’amministrazione aveva invocato gli artt. 21-octies e 21-nonies della legge n. 241/1990. Per il Consiglio di Stato, però, l’intervento non rimuove un atto illegittimo: prende atto che il rilascio era avvenuto su un presupposto di fatto differente dal reale, perché i beni nel loro insieme costituivano una suite da pranzo, complesso unitario dotato di rilievo testimoniale non colto in sede locale. Si tratta dunque di revoca per rivalutazione dell’interesse pubblico, come conferma il richiamo all’art. 16 del D.P.C.M. n. 169/2019 sui poteri di avocazione e sostituzione.
Nel merito, le censure sulla mancata prova dell’errore istruttorio non colgono nel segno: l’intervento conseguiva a un diverso apprezzamento di merito, ritenuto congruo, e non a violazione di norme. L’interesse pubblico alla salvaguardia del patrimonio culturale è ampiamente illustrato nell’atto, con riferimento allo straordinario pregio storico, artistico e relazionale dei manufatti. Quanto alle garanzie partecipative, l’urgenza di impedire la vendita già programmata priva di rilievo la dedotta violazione, non essendo applicabile l’art. 10-bis della legge n. 241/1990 ai procedimenti attivati d’ufficio.
La Corte ritiene insussistente anche la paventata contraddittorietà tra provvedimento e decreto: l’unicità valorizzata attiene al solo tavolo con le sedie, non all’intero arredo originario. Le valutazioni tecniche sulla rarità e sul pregio, sostenute dalle relazioni acquisite, sono plausibili e immuni da travisamenti; i riferimenti alle lettere d), d-bis) ed e) dell’art. 10, comma 3, del Codice risultano coerenti.
Infine, la domanda risarcitoria è infondata: riconosciuta la legittimità degli atti, difetta l’ingiustizia del danno. La riqualificazione in revoca esclude il ristoro e lascia spazio al solo indennizzo, peraltro non richiesto e comunque limitabile al danno emergente, non provato. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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