Rapporti di parentela e tentativo di infiltrazione mafiosa nell’interdittiva antimafia (C.G.A.R.S. n. 595 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
I rapporti di parentela tra chi esercita l’attività imprenditoriale e i soggetti vicini alla criminalità organizzata non legittimano, da soli, l’adozione dell’informazione interdittiva antimafia. Essi integrano una situazione indiziaria solo laddove assumano una intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una regia collettiva dell’impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia clanica. Ai fini interdittivi non è necessario che l’infiltrazione mafiosa si sia realizzata: è sufficiente che essa sia più probabile che non. Il mero tentativo di infiltrazione rileva anche quando non abbia avuto successo, salvo che si riveli del tutto impossibile per l’assoluta e ferma opposizione dell’imprenditore ad accettare qualsiasi forma di condizionamento.
Il Fatto
Una associazione di volontariato operante nel trasporto sanitario d’emergenza nel territorio di Palermo, iscritta al registro regionale delle organizzazioni di volontariato e autorizzata al servizio di trasporto infermi, veniva raggiunta da un’informazione interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura nel maggio 2023. Il provvedimento valorizzava i profili di criticità ricostruiti nel verbale del Gruppo provinciale interforze, ritenuti indicativi di un concreto pericolo di infiltrazione mafiosa.
Il TAR Sicilia negava la tutela cautelare; il C.G.A.R.S. accoglieva l’appello cautelare per violazione dell’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011, avendo la Prefettura omesso la tempestiva comunicazione al soggetto interessato. Reiterato il procedimento con il contraddittorio endoprocedimentale, la Prefettura adottava una seconda interdittiva nel febbraio 2024. Il TAR dichiarava improcedibile il ricorso introduttivo, respingeva i motivi aggiunti e condannava la ricorrente alle spese. Propone appello la soccombente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che non è stato appellato il capo della sentenza che dichiarava improcedibile il ricorso originario, ormai passato in giudicato, pur meritando quei rilievi già espressi nel decreto cautelare monocratico. L’appello, per quanto proposto, è respinto nel merito.
La questione centrale riguarda il valore dei rapporti di parentela. Il Collegio richiama la Corte costituzionale n. 57 del 2020, che ha chiarito come i vincoli familiari possano integrare una situazione indiziaria laddove assumano una intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una regia collettiva dell’impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi. Nel caso concreto il nucleo familiare del presidente dell’associazione, della madre segretaria del consiglio di amministrazione e del padre titolare di una ditta di pompe funebri opera stabilmente nello stesso segmento di mercato, più volte attenzionato dal giudice penale perché inquinato dalla consorteria mafiosa.
L’appellante sostiene che il tentativo del soggetto ritenuto mafioso di modificare la compagine societaria non si sarebbe realizzato per il fermo diniego opposto dalla famiglia, riducendosi il ruolo a quello di un millantatore. Il Collegio non condivide. Finalità dell’informazione interdittiva è espungere dal mercato l’operatore esposto a tentativi di infiltrazione: non è richiesto che l’infiltrazione si sia realizzata, ma che sia più probabile che non. Il dato dirimente è l’inserimento del padre del presidente in un contesto illecito-mafioso che punta a gestire con modalità mafiose uno specifico settore imprenditoriale.
La non condivisione di un comando, pur se così si volessero leggere le intercettazioni, non equivale al rifiuto del sistema valoriale posto in evidenza dalle captazioni. Il tentativo rileva anche quando non abbia avuto successo, ma non quando si riveli del tutto impossibile per l’assoluta e ferma opposizione dell’imprenditore. Il Collegio esclude che ricorra questa ipotesi.
Quanto al profilo del social network richiamato in sentenza e alla tematica del valore indiziario dell’amicizia, la Corte ritiene la questione irrilevante. L’interdittiva del 2024, che rimanda a quella del 2023, è frutto di approfondita istruttoria, tiene conto delle osservazioni difensive e si fonda su congrua motivazione. Il secondo motivo, incentrato sulla dedotta illegittimità delle informative basate sui meri rapporti parentali, è infondato per le stesse ragioni. Le spese del secondo grado sono compensate.
Nota della Redazione
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