Il rito del silenzio non si applica all’inadempimento contrattuale della p.a. (TAR Puglia n. 1290 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rito speciale avverso il silenzio della pubblica amministrazione, disciplinato dagli artt. 31 e 117 c.p.a., è esperibile unicamente a tutela di pretese che rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo. Esso non costituisce un’ulteriore ipotesi di giurisdizione esclusiva e non può essere utilizzato per reagire a qualsiasi inerzia serbata dall’amministrazione. Il giudice adito deve pertanto verificare in via preliminare la natura della posizione sostanziale dedotta in giudizio. Ove la controversia attenga esclusivamente all’assetto di interessi definito dal contratto e alla sua corretta esecuzione, la cognizione spetta al giudice ordinario e il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, potendo la causa esservi riproposta ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

Il Fatto

Nel 2021 il ricorrente è risultato aggiudicatario di una gara bandita dal Comune di Polignano a Mare per l’affidamento di lavori, poi eseguiti in forza del contratto di appalto stipulato. Nel corso del rapporto, nel 2022, la ditta è stata destinataria di una misura cautelare interdittiva del divieto temporaneo di contrarre con la pubblica amministrazione e l’ente, con propria determinazione, ha dichiarato il contratto risolto ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. n. 50/2016; sulla risoluzione pende una controversia davanti al Tribunale civile di Bari.

La ditta ha contestato il mancato svolgimento delle attività conseguenti alla liquidazione del saldo finale, prima con istanza di accesso del 2.8.2023 e poi con istanza-diffida del 1° marzo 2024, con cui ha chiesto l’elaborazione dello stato di avanzamento finale, l’emissione del certificato di pagamento e la determina di liquidazione. Di fronte all’inerzia del Comune ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. La ditta ha attivato il rito del silenzio per contestare un inadempimento contrattuale: mancano quindi i presupposti per una pronuncia del giudice amministrativo sull’inerzia dell’amministrazione. Il rito speciale, osserva il Collegio, non radica una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva e non si applica a ogni comportamento inerte della pubblica amministrazione.

Il percorso argomentativo muove da un principio consolidato: anche nel giudizio sul silenzio il giudice deve verificare preliminarmente la propria giurisdizione rispetto alla posizione sostanziale esercitata. Il rimedio è inammissibile quando la situazione di inerzia è solo apparente, come nei giudizi relativi all’accertamento di diritti soggettivi la cui lesione è direttamente accertabile dal giudice competente. A sostegno il Collegio richiama T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, n. 9344 del 2020, T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, n. 1888 del 2019 e T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, n. 6095 del 2019.

Nel caso concreto la vicenda attiene, da un lato, alla pretesa di adempimento contrattuale e, dall’altro, a un’opposizione del Comune che contesta la corretta esecuzione delle obbligazioni. Si controverte dunque esclusivamente dell’assetto di interessi regolato dal contratto sinallagmatico di appalto, per la cui risoluzione pende peraltro un processo davanti al giudice ordinario.

La ditta cerca di far leva sul procedimento amministrativo-contabile di impegno di spesa, presupposto della liquidazione, ma questo postula l’accertamento — qui mancante e controverso — dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Il procedimento contabile rileva tuttalpiù sul piano dei controlli interni all’ente. Manca quindi un procedimento amministrativo riferibile a una situazione giuridica qualificata e differenziata: ciò che emerge è una contestazione sulla corretta esecuzione del contratto, e anche a volerla qualificare come inerzia, si tratterebbe di inerzia rispetto all’adempimento, devoluta al giudice ordinario. La mancata costituzione dell’amministrazione dispensa dalla pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

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