Rivalutazione e interessi da pubblicazione della sentenza nel giudicato sulle immissioni in ruolo (TAR Calabria n. 2165 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una condanna al risarcimento del danno da mancata immissione in ruolo, la liquidazione dell’obbligazione di valore segue il criterio della rivalutazione del credito alla data della liquidazione e della successiva applicazione degli interessi legali. Il dies a quo di rivalutazione e interessi coincide con la pubblicazione della sentenza che ha riconosciuto il diritto, non con il fatto lesivo. Gli interessi maturano fino all’effettivo soddisfo e il decreto di pagamento che li arresti a una data anteriore è incompleto. Il giudice dell’ottemperanza può rideterminare le somme e nominare il commissario ad acta, con penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Lamezia Terme, confermata in appello, che aveva condannato l’Amministrazione scolastica al risarcimento del danno patrimoniale per il mancato svolgimento dell’attività di insegnamento a tempo indeterminato in un arco pluriennale, quantificato in € 45.768,62 oltre interessi e rivalutazione.

Il 16 aprile 2025 l’Amministrazione ha emesso il decreto di pagamento. La ricorrente ha contestato il computo: gli interessi erano stati calcolati dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, su base annua e non fino al soddisfo. La questione è così approdata al giudice amministrativo in sede di ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale richiama il principio della Corte di Cassazione n. 19987 del 2016: nelle obbligazioni di valore la liquidazione impone prima la rivalutazione del credito all’epoca della liquidazione, poi la stima degli effetti della mora debendi, calcolando il rendimento del capitale rivalutato anno per anno. Sul capitale così determinato, ormai obbligazione di valuta, sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della decisione.

La giurisprudenza amministrativa ha applicato gli stessi criteri al danno da mancata immissione in ruolo, confermando che tanto la rivalutazione quanto gli interessi decorrono dalla pubblicazione della sentenza che ha riconosciuto il diritto (Cons. Stato n. 8633 del 2023).

Nel caso concreto il decreto del 16 aprile 2025 ha liquidato € 55.702,25 tra capitale, rivalutazione e interessi. I prospetti mostrano che il dies a quo è stato correttamente individuato nella pubblicazione della sentenza, ma il dies ad quem degli interessi è stato fissato al 7 febbraio 2025, anteriore al decreto. Il conteggio è quindi incongruo e incompleto.

Il Tribunale ridetermina le somme: capitale iniziale € 45.768,62, rivalutazione € 7.368,75, interessi legali € 4.877,03, per un totale di € 58.014,40, oltre gli ulteriori interessi dalla liquidazione all’effettivo pagamento. Ordina l’esecuzione entro sessanta giorni dalla notifica e nomina sin d’ora il commissario ad acta per la protratta inottemperanza.

Quanto alle spese commissariali, richiama l’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, applicabile per analogia alle condanne pecuniarie. Riconosce la penalità di mora nella misura degli interessi legali ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., con carattere sanzionatorio aggiuntivo (Adunanza Plenaria n. 8 del 2021). Le spese di lite, liquidate in € 2.852,00, sono poste a carico dell’Amministrazione con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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