Revoca prefettizia della SCIA e responsabilità della sola amministrazione statale (TAR Calabria n. 2173 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo non determina di per sé l’insorgenza dell’obbligo risarcitorio. Il risarcimento del danno ingiusto ex art. 2043 c.c. postula la lesione di un bene della vita, la prova del pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale, il nesso causale e la colpa dell’amministrazione. Quest’ultima è esclusa quando l’adozione dell’atto costituisca esecuzione vincolata di una richiesta prefettizia fondata sull’art. 19, comma 4, d.P.R. n. 616/1977, dovendosi la responsabilità imputare all’autorità che ha formulato la proposta illegittima. Il risarcimento è dovuto solo se il danno è allegato e provato, non essendo configurabile un danno in re ipsa.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, agisce per il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall’illegittimità di un’ordinanza comunale che, in applicazione dell’art. 19, comma 4, d.P.R. n. 616/1977, ha disposto la revoca della s.c.i.a. presentata nel dicembre 2016, con conseguente chiusura del locale fino al 27.04.2018.

Il provvedimento era stato adottato sulla base di una nota del Prefetto, a sua volta fondata su un’informativa dei Carabinieri che segnalava la frequentazione del locale da parte di soggetti pregiudicati e la presunta strumentalità dell’autorizzazione rispetto a precedenti sospensioni della licenza risalenti al 2006 e al 2007. Il TAR ha dapprima sospeso gli effetti dell’atto e poi lo ha annullato con sentenza non impugnata. Il ricorrente quantifica il pregiudizio in complessivi 11.000,00 euro.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce i presupposti della responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione: illegittimità dell’atto, danno conseguenza, nesso causale e colpa. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, ribadisce che il risarcimento non costituisce conseguenza diretta e costante dell’annullamento giurisdizionale e che l’ingiustizia del danno va valutata con riferimento alla lesione del bene della vita. All’attore spetta provare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito.

Sull’elemento soggettivo, il TAR applica il regime probatorio favorevole al danneggiato: l’illegittimità dell’atto vale come indice presuntivo semplice della colpa, con onere dell’amministrazione di dimostrare l’errore scusabile. Nel caso concreto tale onere non è assolto, per difetto di puntuali deduzioni.

Il Collegio ravvisa comunque un contegno colposo della Prefettura nella redazione della nota trasmessa al Comune. La prognosi prefettizia risultava illegittima perché interamente appiattita sull’informativa dei Carabinieri, priva di adeguata dimostrazione della strumentalità della s.c.i.a. rispetto a provvedimenti risalenti nel tempo, e sostenuta da annotazioni in gran parte antecedenti alla presentazione della segnalazione o non contestualizzate. Assume rilievo anche il vincolo dell’obbligo di vendita ex art. 3 l. n. 114/1998.

È invece esclusa la responsabilità del Comune: la richiesta prefettizia di revoca rende l’ente locale privo di potestà valutativa e vincolato a eseguirla.

Quanto ai pregiudizi, il TAR riconosce il ristoro del danno emergente per canone di locazione, utenze elettriche e telefoniche. Il lucro cessante è liquidato equitativamente ex art. 1226 c.c. nella misura della metà dell’importo indicato. È respinto il danno all’immagine, dedotto in termini generici: il danno non patrimoniale è danno conseguenza e richiede prova, non operando la logica del danno in re ipsa. Le somme sono soggette a rivalutazione monetaria dal 16.02.2018 e interessi legali, trattandosi di debito di valore. La domanda è accolta nei limiti indicati, con condanna del Ministero dell’Interno alle spese e compensazione verso il Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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