RPD e supplenze brevi: obbligo di esecuzione del giudicato e commissario ad acta (TAR Marche n. 923 del 28.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza che riconosce al docente supplente breve e saltuario il diritto alla Retribuzione Professionale Docenti è esecutivo nei confronti dell’Amministrazione scolastica. Le difficoltà tecnico-organizzative rappresentate dal Ministero, legate alle procedure di cooperazione applicativa tra piattaforme informatiche e alla mancata disponibilità della copertura finanziaria, non integrano ragioni di diritto idonee a paralizzare la pretesa. Esse rilevano esclusivamente sul piano delle modalità e dei tempi dell’adempimento, giustificando l’assegnazione di un termine per l’esecuzione. Decorso inutilmente tale termine, è legittima la nomina del commissario ad acta per l’adozione degli atti necessari. Il ritardo non ancora protrattosi in modo qualificato esclude, di regola, la condanna all’indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm.

Il Fatto

Il Tribunale Ordinario di Ancona, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 357/2023 del 18/10/2023, ha riconosciuto alla ricorrente il diritto di fruire del beneficio previsto dall’art. 7, comma 1, del CCNL 15.3.2001 per il comparto scuola, in relazione alle supplenze assegnatele nell’anno scolastico 2021/2022. Il giudice del lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 1.465,80, oltre accessori.

La sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria in data 11 luglio 2024. L’Amministrazione non ha eseguito il titolo e la docente ha proposto ricorso per ottemperanza. Il Ministero si è costituito richiamando una nota della Ragioneria Generale dello Stato, che rappresentava il gravoso impatto contabile delle pronunce e l’estraneità delle ragionerie territoriali alle procedure di pagamento gestite tramite NoiPA e il sistema SIDI.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta preliminarmente la procedibilità del ricorso. Verifica il decorso, tra la notifica della sentenza alla sede reale dell’Amministrazione e la proposizione del ricorso, del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. La condizione è soddisfatta.

Nel merito il ricorso è fondato, poiché il titolo indicato in epigrafe non ha ricevuto esecuzione. Le argomentazioni difensive dell’Amministrazione non oppongono effettive ragioni di diritto alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, una volta maturato il termine di legge. Il TAR distingue però un profilo ulteriore: le ragioni tecnico-organizzative rappresentate dalla parte resistente vanno considerate con riferimento alle modalità e ai tempi dell’adempimento, non alla sua doverosità.

Su questa base il Collegio dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza. Assegna il termine di 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Il Ministero deve attivarsi fornendo collaborazione alle Amministrazioni periferiche coinvolte nel procedimento di pagamento, anche trasmettendo istruzioni e risorse necessarie all’esecuzione del giudicato.

Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione Generale del Ministero. Questi assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvede entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario, comprese variazioni di bilancio, anche tramite funzionario delegato e avvalendosi della struttura regionale.

Il Collegio rigetta invece la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. Non ravvisa particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritiene sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario. L’inadempimento non contestato al momento del ricorso giustifica la condanna alle spese, liquidate in € 1.000,00 per compensi, oltre accessori, da distrarsi ai difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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