Incarichi di Capo Turno VVF e valutazione della diligenza in servizio (TAR Emilia-Romagna n. 878 del 28.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il pubblico dipendente non vanta alcun diritto al conferimento o al rinnovo di un incarico di posizione organizzativa, quale quello di Capo Turno o Vice Capo Turno dei Vigili del Fuoco, stante la natura temporanea e fiduciaria dell’incarico e l’ampia discrezionalità riconosciuta al dirigente nella sua attribuzione. La valutazione della diligenza in servizio operata dal dirigente sul fascicolo personale, se fondata su elementi concreti e oggettivi quali richiami e ammonimenti scritti, è immune da censure di illogicità e non viola i criteri selettivi richiamati. L’art. 14, comma 4, del d.P.R. n. 64/2012, nel fare salvi gli incarichi assegnati dal dirigente, esonera quest’ultimo dal rispetto della sovraordinazione gerarchica, imponendo il solo rispetto dei principi di uniformità di trattamento, imparzialità e trasparenza. La pendenza di un giudizio di impugnazione della sanzione disciplinare non impedisce all’amministrazione di computarne la decurtazione, poiché al momento del conferimento la sanzione era pienamente efficace. L’eventuale rideterminazione del punteggio contestato, ove pure favorevole, non arrecherebbe alcuna utilità concreta al candidato collocato in ultima posizione.

Il Fatto

Il ricorrente, Capo Reparto dei Vigili del Fuoco di Rimini, impugnava l’Ordine del Giorno del 24.12.2023 con cui il Comando provinciale aveva respinto la sua istanza di nomina a Capo Turno o Vice Capo Turno. Contestava la graduatoria, la valutazione del dirigente sulla diligenza in servizio — ove aveva ottenuto 4 punti su 10 a fronte di una media di 9 — e le considerazioni del Capo Turno. Lamentava eccesso di potere per arbitrarietà e illogicità, nonché violazione dei principi di uniformità di trattamento, imparzialità e trasparenza di cui all’art. 14, comma 4, del d.P.R. n. 64/2012.

Nelle more, il Comando indiceva una nuova procedura con O.d.G. dell’1.3.2024, che annullava e sostituiva il precedente provvedimento. Il ricorrente impugnava anche tale atto con motivi aggiunti, censurando i medesimi criteri valutativi e la decurtazione di 5 punti derivante dalla sanzione del rimprovero scritto irrogata il 17.1.2024, a sua volta impugnata dinanzi al medesimo Tribunale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. c), del codice del processo amministrativo: l’atto gravato è stato espressamente annullato e sostituito da un provvedimento diverso anche nel contenuto, a sua volta impugnato con i motivi aggiunti.

Nel merito, i motivi aggiunti sono infondati. Il Tribunale muove dal rilievo che non sussiste alcun diritto del dipendente pubblico a essere preposto a una posizione organizzativa, anche se già ricoperta, data la natura temporanea e fiduciaria dell’incarico e gli ampi margini di discrezionalità del titolare del potere di conferimento, rinnovo e revoca (TAR Piemonte, sez. III, n. 235 del 2024; TAR Campania, Napoli, sez. VI, n. 3875 del 2015).

Il punteggio di 4 punti sulla diligenza in servizio non è né irragionevole né illogico. L’O.d.G. n. 191/2019, atto non impugnato, demanda la valutazione alla luce delle regole di buona amministrazione e del fascicolo personale. L’amministrazione ha prodotto plurimi richiami e ammonimenti scritti in un ampio arco temporale, idonei a fondare una effettiva conflittualità con superiori e colleghi. La valutazione trova dunque fondamento in fatti obiettivi e concreti.

Quanto alla decurtazione di 5 punti legata alla sanzione disciplinare, il Collegio osserva che la pendenza del giudizio di impugnazione non assume rilievo: al momento dell’adozione del provvedimento la sanzione era pienamente efficace e doveva necessariamente essere computata. In ogni caso, il ricorrente collocato in ultima posizione non trarrebbe utilità alcuna dalla correzione del punteggio: anche attribuendogli 9 punti, il totale di 22,4583 resterebbe inferiore a quello del candidato immediatamente precedente. Il difetto di interesse concreto sostiene da solo il rigetto.

Il Tribunale esclude infine la violazione dei principi di imparzialità e trasparenza: l’art. 14, comma 4, del d.P.R. n. 64/2012 fa salvi gli incarichi assegnati dal dirigente, che non è vincolato alla sovraordinazione gerarchica (TAR Piemonte n. 235 del 2024). La precedente pronuncia favorevole al ricorrente ha annullato unicamente un diverso O.d.G. del 2023 e non riverbera effetti su una procedura fondata su presupposti differenti. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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