Contributo di costruzione ridotto per strutture RSA e case di riposo (TAR Calabria n. 885 del 05.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le costruzioni destinate a casa di riposo, casa protetta e residenza sanitaria assistenziale rientrano tra gli impianti destinati alla prestazione di servizi e sono soggette al regime del contributo di costruzione ridotto previsto dall’art. 19, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, con esclusione della quota per il costo di costruzione. L’attività sanitaria e assistenziale svolta da un soggetto privato presenta i caratteri oggettivi dell’industrialità, senza che rilevi la presenza di controlli pubblici o la natura non precaria degli ospiti. Gli oneri di urbanizzazione restano dovuti quando la nuova struttura incrementa il carico urbanistico, anche solo per il più intenso utilizzo delle opere esistenti. La quantificazione deve applicare i parametri degli interventi non residenziali e una volumetria calcolata secondo le definizioni uniformi, al netto di scale antincendio esterne e sottotetti non praticabili.
Il Fatto
La società ricorrente ha chiesto al Comune il rilascio di un permesso di costruire per una struttura polifunzionale destinata a casa di riposo, casa protetta, centro di riabilitazione e RSA. Il Comune, con due note dell’ottobre 2021, ha quantificato il contributo di costruzione ai sensi dell’art. 16 d.P.R. n. 380/2001, comprendendovi sia gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sia il costo di costruzione.
La società ha impugnato quelle note, sostenendo di rientrare nella fattispecie agevolata dell’art. 19, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, di aver già corrisposto gli oneri di urbanizzazione primaria in occasione di un precedente permesso e, in via subordinata, l’erroneità dei parametri e della volumetria applicati. Ha chiesto altresì l’accertamento della non debenza o della minore misura del contributo. Il Comune ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo motivo. L’art. 19, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 riserva alle costruzioni e impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni e alla prestazione di servizi un contributo pari alla sola incidenza delle opere di urbanizzazione. La disposizione riproduce il regime già introdotto dall’art. 10 legge n. 10/1977, che escludeva dal costo di costruzione le concessioni relative a tali impianti.
Il giudice richiama l’orientamento secondo cui le case di cura private rientrano in questa fattispecie, perché l’attività sanitaria svolta da un soggetto non istituzionalmente dovuto presenta i caratteri oggettivi dell’industrialità (Cons. Stato, sez. V, n. 4267 del 2013). Analogamente, per le RSA e le case di riposo si è ritenuto applicabile il contributo ridotto (Cons. Stato, sez. II, n. 1900 del 2021). La struttura della ricorrente, destinata a prestazioni socio-assistenziali, socio-sanitarie e sanitarie, va pertanto ricondotta all’art. 19.
Non convince l’obiezione comunale sulla natura non acuta degli ospiti: anche a volerla ritenere vera, la struttura resta comunque finalizzata alla prestazione di servizi. L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, formulato in via subordinata.
Il terzo motivo è infondato. Gli oneri di urbanizzazione compensano la collettività per il nuovo carico urbanistico, inteso tanto come necessità di nuove opere quanto come uso più intenso di quelle esistenti (Cons. Stato, sez. II, n. 5297 del 2022). La nuova struttura incrementa quel carico, quindi la pretesa di non corrispondere gli oneri di urbanizzazione primaria non regge.
Il quarto motivo è fondato. Il Comune ha qualificato l’intervento come residenziale, applicando i parametri della Tabella X anziché quelli della Tabella Y per interventi non residenziali. La qualificazione è errata. Fondata è anche la censura sulla volumetria: la verificazione ha accertato 11.861,84 mc a fronte dei 14.083,20 mc calcolati dal Comune. Il Collegio condivide il metodo del verificatore, basato sulla superficie complessiva del Quadro delle Definizioni Uniformi, con computo al 60% delle superfici accessorie ed esclusione di scala antincendio esterna e sottotetto non praticabile, perché non aggravano il carico urbanistico.
Il quinto motivo, relativo agli oneri di urbanizzazione secondaria, è parimenti fondato per l’importo unitario e per la volumetria. Spese di lite compensate; spese di verificazione a carico del Comune.
Nota della Redazione
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