Notifica inesistente al controinteressato e rimessione al primo giudice (Cons. Stato n. 5012 del 10.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione a mezzo PEC eseguita verso un indirizzo non riferibile al controinteressato, e per di più di una ditta cancellata dal registro delle imprese, è inesistente e non consente la rinnovazione sanante prevista dall’art. 44, comma 4, c.p.a., non essendosi realizzato alcuno degli esiti positivi della notificazione. Diversamente, la notificazione telematica ritualmente indirizzata al controinteressato, ma depositata in formato .pdf anziché .eml o .msg e priva di relata, è nulla e sanabile, perché l’accettazione dell’atto da parte del gestore di posta impedisce di qualificarla inesistente. La nullità della notifica al controinteressato non costituito integra un vizio genetico del contraddittorio e impone l’annullamento della sentenza con rimessione al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a.
Il Fatto
La controversia riguarda il concorso pubblico per sei posti di qualifica dirigenziale, profilo amministrativo, indetto dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Il ricorrente, candidato non ammesso alla prova orale per mancato raggiungimento della media minima di 21/30 nelle prove scritte, ha impugnato la graduatoria definitiva, il bando, i verbali della Commissione giudicatrice e gli atti di accesso, chiedendo l’esibizione dei documenti, la ripetizione o la rivalutazione delle prove e il risarcimento del danno.
Il TAR Friuli Venezia Giulia, con sentenza n. 350/2024, ha dichiarato inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti per mancata notifica ad almeno un controinteressato: la notifica al candidato risultato sesto in graduatoria era fallita tre volte, mentre non era stata considerata utile quella effettuata alla candidata collocata nona. Il candidato ha appellato, deducendo in via principale la mancata assegnazione del termine per la rinnovazione della notifica nulla.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la posizione del primo controinteressato, risultato sesto nella graduatoria e assunto con incarico dirigenziale. La notifica è stata indirizzata all’indirizzo PEC di una ditta individuale, peraltro cancellata dal registro delle imprese, e non già al destinatario. Non si pone quindi una questione di collegamento tra luogo della notificazione e destinatario, ma di radicale assenza di inoltro telematico dei dati. Richiamando la Cass. civ., Sez. Un., n. 14916 del 2016 e la Cass. civ., Sez. V, n. 7040 del 2025, il Consiglio ritiene che non sia stato raggiunto alcuno degli esiti positivi previsti dall’ordinamento, con conseguente inesistenza della notifica e insanabilità del vizio, anche a tutela del termine decadenziale.
Quanto alla seconda controinteressata, nona in graduatoria e parimenti assunta, il Collegio dissente dal giudice di primo grado: le qualificazioni giuridiche degli atti e dei fatti spettano al Giudice, non alla parte. I documenti depositati non sono idonei a comprovare la regolare notificazione, poiché contengono copie in formato .pdf delle ricevute di avvenuta consegna, prive di relata e non verificabili nel contenuto.
Il richiamo è all’art. 3-bis della legge n. 53 del 1994 e all’art. 14 del d.P.C.S. 28 luglio 2021, che impone il deposito della documentazione comprovante la notifica in formato .eml o .msg. Solo tali formati consentono di verificare la disponibilità informatica dell’atto da parte del destinatario e il raggiungimento dello scopo legale della notificazione, come affermato dalla Cass. civ., Sez. V, n. 7040 del 2025 e dalla Cass. civ., Sez. lavoro, n. 15345 del 2023. La notifica è pertanto nulla e sanabile ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., attesa la residualità della categoria dell’inesistenza, secondo la Corte cost. n. 148 del 2021.
Tuttavia, in mancanza di costituzione della destinataria, la nullità non ha assicurato il contraddittorio e integra un caso di rimessione al primo giudice ex art. 105 c.p.a.: la parte è stata privata sin dall’inizio della possibilità di partecipare al giudizio, perdendo un grado dello stesso, come nelle ipotesi di erronea declaratoria di difetto di competenza o giurisdizione richiamate dall’Ad. plen. n. 16 del 2024. La sentenza è annullata con rimessione al TAR per l’integrazione del contraddittorio, assorbita ogni altra questione e con spese del doppio grado compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.