Ruolo ginnico-sportivo dei Vigili del Fuoco e limiti alle funzioni tecnico-operative (Cons. Stato n. 1755 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 189 del d.lgs. n. 217/2005 non attribuisce al personale del ruolo dei direttivi ginnico-sportivi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco una competenza generale allo svolgimento di funzioni tecnico-operative. L’integrazione delle attività delle strutture operative è consentita, ma entro il limite delle funzioni proprie della qualifica di appartenenza, quali elencate nei commi 2 e 3 della disposizione. La pregressa esperienza maturata nel ruolo tecnico, ove richiesta come requisito di accesso alla procedura selettiva, non comporta il mantenimento delle relative mansioni dopo il perfezionamento del trasferimento nel ruolo ginnico-sportivo. Ne deriva la legittimità dell’operato dell’amministrazione che adibisce i dipendenti alle mansioni corrispondenti al ruolo rivestito e l’infondatezza della pretesa al riconoscimento di un demansionamento fondata esclusivamente sulla mancata destinazione ad attività operative.
Il Fatto
Tre appartenenti al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco hanno chiesto l’assegnazione di incarichi tecnico-operativi. Il Ministero dell’interno ha respinto l’istanza con una nota del maggio 2019. I dipendenti hanno impugnato il diniego davanti al TAR Lazio, che ha respinto il ricorso, escludendo che la disciplina di settore legittimi una competenza generale del ruolo ginnico-sportivo all’espletamento di funzioni tecnico-operative e rigettando anche la domanda di accertamento del preteso demansionamento.
La decisione è stata appellata dai tre dipendenti, che hanno contestato l’interpretazione dell’art. 189 del d.lgs. n. 217/2005 e dedotto di essere stati di fatto estromessi da qualsiasi attività coerente con il proprio ruolo. Il Corpo Nazionale si è costituito per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il primo motivo muovendo dalla distinzione tra pretesa di assegnazione esclusiva e pretesa di assegnazione concorrente agli incarichi operativi. La questione centrale resta però ermeneutica: stabilire se la norma consenta al personale del ruolo ginnico-sportivo di svolgere funzioni tecnico-operative in via generale.
La risposta è negativa. L’inciso dell’art. 189, primo comma, del d.lgs. n. 217/2005, che ammette l’integrazione delle attività svolte dalle strutture operative anche nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza, va letto in coerenza con il tenore letterale della disposizione. L’integrazione è consentita, ma nel rispetto delle funzioni della qualifica di appartenenza, specificamente elencate nei successivi commi 2 e 3. La qualifica riveste rilievo condizionante: ogni pretesa diversa risulta infondata e legittimo è l’operato dell’amministrazione che adibisce i dipendenti alle mansioni corrispondenti al ruolo.
Il Collegio affronta poi l’argomento dell’esperienza pregressa. Il fatto che l’anzianità nel ruolo tecnico-operativo costituisca requisito di accesso alla procedura selettiva non implica il mantenimento delle relative funzioni una volta perfezionatosi il trasferimento nel ruolo ginnico-sportivo. Il mutamento di funzioni è conseguenza necessaria del passaggio di ruolo. La Corte richiama il particolare rigore con cui, in ambito militare, va valutata l’attribuzione di mansioni corrispondenti al ruolo di appartenenza, e ne trae il divieto di fondare su tale esperienza la pretesa azionata.
Il secondo motivo concerne il demansionamento. Il Collegio rileva che la doglianza è prospettata come conseguenza della mancata destinazione ad attività tecnico-operative: venuto meno il presupposto per il rigetto del primo motivo, cade per via logico-consequenziale anche la censura. Nella parte in cui il vizio è riferito ad altri e ulteriori fattori, il motivo resta generico, senza che ne siano specificate le circostanze concrete. La sentenza di primo grado risulta pertanto immune dai vizi dedotti.
L’appello è respinto perché infondato. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 26 cod. proc. amm. e dell’art. 92 cod. proc. civ., come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui non consente la compensazione anche in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, individuate nella peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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