Notifica ex art. 140 c.p.c. e prescrizione degli importi (Cass. civ. Sez. 5 n. 25155 del 14.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio tributario di merito l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può legittimamente avvalersi della difesa tecnica di un avvocato del libero foro, poiché la convenzione tra le Agenzie fiscali e l’Avvocatura dello Stato prevede la difesa erariale solo per il giudizio di legittimità. La notificazione della cartella di pagamento eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. è nulla quando manca la spedizione della raccomandata informativa e l’indicazione dei relativi estremi nella relata. Nel giudizio di opposizione all’intimazione di pagamento il contribuente può far valere la prescrizione degli importi recati dalle cartelle notificate a monte, sicché il giudice di merito deve verificare se tra la notificazione delle cartelle e quella dell’intimazione sia maturata la prescrizione delle sanzioni, degli interessi e delle imposte.

Il Fatto

La società contribuente impugnò un’intimazione di pagamento di importo rilevante, notificata dall’agente della riscossione in relazione a quarantuno cartelle di pagamento asseritamente notificate in precedenza e recanti somme non corrisposte. La Commissione tributaria provinciale di Salerno rigettò il ricorso.

Su appello della contribuente, la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione di Salerno, confermò la sentenza di primo grado, salvo che per cinque cartelle. Avverso tale pronuncia la contribuente propose ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, alcuni articolati in più profili. L’agente della riscossione rimase intimato. La Suprema Corte ha esaminato in particolare la ritualità della difesa dell’agente, la validità della notifica di una cartella e le eccezioni di prescrizione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui la contribuente censurava la presenza di un avvocato del libero foro a difesa dell’agente della riscossione, è infondato. La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui, per il giudizio tributario, la convenzione tra le Agenzie fiscali e l’Avvocatura dello Stato esime le Agenzie dal ricorso alla difesa erariale nei gradi di merito, prevedendola espressamente solo per quello di legittimità (Sez. 5, ordinanza n. 28199 del 31.10.2024).

Il primo profilo del secondo motivo è inammissibile. La questione dell’omessa produzione degli estratti di ruolo è nuova, non trattata nella sentenza impugnata, e la contribuente non deduce di averla devoluta con l’appello, essendo già stati depositati in primo grado gli avvisi di ricevimento delle cartelle.

Il secondo profilo del secondo motivo è invece fondato. Dalla relata di notifica della cartella si evince che essa fu notificata con il rito degli irreperibili relativi, con la casella sbarrata. Manca però l’indicazione degli estremi della raccomandata che sarebbe stata spedita, oltre che l’avviso di ricevimento previsto dalla legge: la notifica è pertanto nulla e l’intimazione di pagamento va annullata per gli importi di quella cartella.

Il terzo, il quarto e il quinto motivo, esaminati congiuntamente, sono fondati. La sentenza impugnata ha affrontato in modo superficiale l’eccezione di prescrizione sollevata sin dal primo grado. Con l’impugnazione dell’intimazione di pagamento il contribuente ben poteva far valere la prescrizione degli importi delle cartelle notificate a monte, sicché il giudice di merito doveva verificare se tra le due notificazioni fosse maturata la prescrizione. La Corte ricorda che sanzioni e interessi si prescrivono in cinque anni (Sez. 6-5, ordinanza n. 7486 dell’08.03.2022), le imposte con base imponibile autonoma in dieci anni (Sez. 5, ordinanza n. 33213 del 29.11.2023), mentre le imposte periodiche si prescrivono in cinque anni (Sez. 5, ordinanza n. 22897 del 21.07.2022).

Il sesto motivo, relativo alla quantificazione degli interessi, è inammissibile, prima ancora che infondato: rubricato come violazione di legge, è sviluppato con riferimento alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Nel merito è comunque infondato, perché gli interessi sono dovuti per legge e spettava alla contribuente contestarne puntualmente la determinazione. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con annullamento dell’intimazione quanto alla cartella nulla e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per l’espunzione degli importi prescritti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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