Gestione autonoma del servizio idrico subordinata al consenso dell’ente d’ambito (TAR Abruzzo n. 33 del 18.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di salvaguardia delle gestioni idriche autonome nei Comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, prevista dall’art. 147, comma 2-bis, lett. a), d.lgs. n. 152/2006, opera esclusivamente per le gestioni già istituite ai sensi dell’art. 148, comma 5, d.lgs. n. 152/2006, nel testo vigente dal 13 febbraio 2008 al 30 dicembre 2012. Tale disposizione richiede il previo consenso dell’ente di governo d’ambito. Ne consegue che la gestione comunale diretta di fatto esistente, ma mai assentita dall’ente d’ambito, non è salvaguardata e non può sottrarsi al principio di unicità della gestione per ambiti territoriali ottimali. Trattandosi di norma derogatoria ed eccezionale, l’interpretazione è rigorosa e restrittiva. Il requisito del previo consenso non è sostituibile dal meccanismo di semplificazione dell’art. 17-bis l. n. 241/1990.
Il Fatto
Il Comune ricorrente, ente montano di ridotte dimensioni, gestiva direttamente il servizio idrico integrato e chiedeva a ERSI il riconoscimento della gestione autonoma. L’ente d’ambito concludeva il procedimento con esito negativo, ritenendo che la gestione comunale non fosse mai stata assentita e che mancassero i requisiti di legge.
Il Comune impugnava la delibera di chiusura, il parere ministeriale richiamato dall’ente e la successiva comunicazione di trasferimento dei dati al gestore unico. Deducava la violazione dell’art. 147, comma 2-bis, lett. a) e b) e dell’art. 148, comma 5, d.lgs. n. 152/2006, oltre al difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che la salvaguardia operasse per il solo fatto della preesistenza della gestione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’evoluzione normativa del servizio idrico integrato e il principio di unicità della gestione per ambiti territoriali ottimali, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente. La deroga per i piccoli Comuni montani nasceva dall’esigenza di garantire economicità ed efficienza dove l’adesione al gestore unico risultava diseconomica, ma tale valutazione era rimessa all’ente d’ambito.
Decisiva è la lettura della lett. a) dell’art. 147, comma 2-bis: le parole “già istituite” richiamano le gestioni riconosciute mediante il previo consenso previsto dall’art. 148, comma 5, nel testo in vigore dal 2008 al 2012. La norma è derogatoria ed eccezionale e va interpretata in modo rigoroso: un’interpretazione estensiva vanificherebbe il principio di unicità. La tesi del Comune, che estende la salvaguardia alle gestioni di fatto, è quindi respinta.
Da ciò discende l’infondatezza del difetto di motivazione: ERSI non doveva compiere alcuna nuova valutazione discrezionale, ma solo l’attività ricognitiva dell’assenza del consenso. Il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 65 del 2019 è inconferente, perché quella pronuncia riguardava una disposizione regionale che riconduceva le gestioni preesistenti all’interno del sistema del consenso. Inapplicabile è anche l’art. 17-bis l. n. 241/1990, poiché il consenso dell’ente d’ambito non è un assenso procedimentale tipico.
Quanto alla lett. b), il Collegio conferma il diniego: dall’istruttoria non risultava la gestione della depurazione, difettavano le autorizzazioni allo scarico e al prelievo, mancavano contatori, misurazione dei prelievi e delle perdite, né risultavano rispettati gli standard ARERA. L’utilizzo efficiente della risorsa e la tutela del corpo idrico non erano dimostrati. La mancanza dell’autorizzazione non può essere supplita dal ritardo regionale, non essendo configurabile il silenzio assenso.
Le censure introdotte con la memoria non notificata sono tardive e comunque infondate. Quanto alla dedotta disparità rispetto ad altri Comuni, il vizio non è configurabile quando si rivendichi l’applicazione in proprio favore di posizioni riconosciute ad altri in modo illegittimo, secondo il principio espresso da Cons. Stato, sez. VI, n. 4867 del 2014. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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