Sanatoria edilizia e doppia conformità: irrilevante la qualifica di imprenditore agricolo (TAR Toscana n. 299 del 14.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accertamento di conformità edilizio, il rilascio del titolo in sanatoria presuppone la c.d. doppia conformità dell’opera alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione e a quella vigente al momento della domanda, come richiesto dall’art. 209 l.r. Toscana n. 65/2014. L’intervento va valutato nel suo insieme, senza artificiosa scomposizione delle singole componenti, quando le opere nel complesso comportino modifica strutturale dei manufatti e aumento di volume e di superficie. La classificazione dell’immobile in area con grado di intervento R1, che non consente aumenti volumetrici e di superficie, esclude in radice la sanatoria. È irrilevante, a tal fine, la qualifica soggettiva del proprietario, anche se imprenditore agricolo, poiché la valutazione di conformità attiene all’opera e non alla persona.

Il Fatto

Il ricorrente presentava al Comune di Impruneta un’istanza di accertamento di conformità per la sanatoria di opere edilizie realizzate in assenza di titolo su un complesso composto da un deposito agricolo e da un’edificio residenziale. Il Comune disponeva il diniego con provvedimento del 16.05.2019, rilevando che le modifiche avevano comportato aumento di superficie e di volume, in contrasto con l’art. 11.4.1 delle norme di attuazione del RUC, che per gli edifici classificati R1 non ammette incrementi volumetrici e di superficie utile.

Il ricorrente impugnava il diniego, unitamente alle note comunali del 11.04.2019 e del 14.06.2019, deducendo difetto di motivazione e di istruttoria, violazione di legge ed eccesso di potere, anche per asserita lesione del contraddittorio procedimentale. Il Comune si costituiva eccependo l’infondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto gli atti istruttori. Da essi risulta che nel deposito agricolo è stato realizzato un solaio di calpestio con quote differenziate, un bagno, una finestra, una scala in cemento e un ampio vano interrato con pavimento, pareti e pilastri, non presente nei titoli abilitativi e dunque realizzato successivamente al 2009. Nell’abitazione residenziale è stata demolita una muratura portante, con modifiche interne e delle finestre, e si è proceduto al rialzamento della copertura, portando l’altezza del vano da 2,10 a 2,50 metri e destinandolo a camera.

I primi tre motivi sono esaminati congiuntamente. Il provvedimento è sufficientemente motivato, essendo chiaramente richiamate le norme ostative: l’art. 11.4.1 delle NTA del RUC, che per gli edifici in zona R1 consente solo ristrutturazioni rispettose delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali, senza aumenti di volumetria e superficie, e l’art. 209 l.r. n. 65/2014, che impone la doppia conformità.

L’intervento, valutato nel suo insieme, ha comportato una modifica strutturale dei manufatti e un aumento di volume, sia per la sopraelevazione dell’abitazione sia per il vano interrato del deposito. Quanto alla dedotta preesistenza del vano, il ricorrente non fornisce prova, potendo i reperti archeologici essere emersi proprio in seguito agli scavi. Il Collegio osserva che lo stesso tecnico di parte riconosce la non conformità, affermando che le opere sarebbero legittimate solo se la classificazione fosse R3.

Sul piano giuridico l’edificio è oggi classificato R1, onde la trasformazione eseguita non è consentita e ciò esclude in radice la sanatoria. Irrilevante è la qualifica di imprenditore agricolo, trattandosi di interventi non conformi alla regolamentazione urbanistica a prescindere dalla qualità del proprietario.

Infondato è il quarto motivo: il preavviso di rigetto è stato notificato in data anteriore al diniego, dopo la scadenza del termine per le osservazioni, comunque ricevute e confutate. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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