Quote latte, caducazione derivata della cartella dopo l’annullamento dell’imputazione (TAR Lombardia n. 290 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in sede giurisdizionale dell’atto di imputazione del prelievo supplementare sulle quote latte, per contrasto con il diritto eurounitario, determina l’invalidità caducante della cartella di pagamento che ne costituisce atto consequenziale, senza che sia necessaria autonoma impugnativa di quest’ultima. Opera, infatti, il rapporto di presupposizione-consequenzialità immediata, diretta e necessaria tra atto impositivo a monte e atti esecutivi a valle. Venuto meno il titolo originario, e prima che il ricalcolo da parte di AGEA ne formi uno nuovo, la riscossione costituisce indebito oggettivo. In materia di quote latte, la prescrizione del credito è decennale e resta sospesa, per effetto dell’art. 2945 cod. civ., fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio instaurato avverso l’atto presupposto.

Il Fatto

La ricorrente, società agricola produttrice di latte vaccino e assoggettata al regime europeo delle quote latte fino alla campagna 2014-2015, impugnava la cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, notificata via PEC nel settembre 2021, con la quale le veniva richiesto il pagamento di euro 96.659,64 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per l’annata lattiera 2001/2002. Unitamente alla cartella impugnava il ruolo emesso da AGEA e gli atti presupposti.

Nel ricorso la società deduceva plurime censure: mancata e generica indicazione degli atti di accertamento presupposti, illogicità della cartella in tema di rateizzazione, contrasto tra normativa interna e comunitaria nella quantificazione del prelievo, illegittimità del calcolo degli interessi, duplicazione del ruolo, violazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 e intervenuta prescrizione del credito. Le amministrazioni resistenti chiedevano la reiezione del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via assorbente che, nelle more del giudizio, è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato n. 3583 del 9 maggio 2022, che, in riforma della sentenza del TAR Lazio n. 8977 del 13 agosto 2014, ha annullato l’imputazione di prelievo supplementare per la campagna lattiera 2001/2002. L’annullamento è fondato sulla violazione della primazia del diritto dell’Unione Europea, del principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, comma 3, TUE e dei principi di certezza del diritto, con conseguente necessità di una complessiva attività di rideterminazione.

Da ciò deriva l’illegittimità in via derivata della cartella impugnata. Il Collegio richiama la giurisprudenza tributaria della Corte di cassazione (sez. V n. 7259 del 2017), applicabile in quanto la riscossione delle quote latte avviene secondo la disciplina dell’iscrizione a ruolo. Opera, dunque, l’invalidità caducante: l’annullamento dell’atto accertativo del debito travolge gli atti successivi che lo presuppongono, allorché tra gli stessi sussista un rapporto di presupposizione-consequenzialità immediata, diretta e necessaria, senza nuove valutazioni di interessi.

Il Collegio distingue l’invalidità caducante dall’invalidità ad effetto viziante, che richiede l’apposita impugnativa dell’atto applicativo. Nel caso di specie gli atti di prelievo costituivano unico presupposto degli atti a valle, sicché i soggetti preposti alla riscossione non potevano emettere l’intimazione di pagamento. Richiamando Cons. Stato n. 645/2024, il Tribunale afferma che l’iscrizione a ruolo e la cartella divengono illegittime a seguito della sentenza che annulla l’atto impositivo presupposto, indipendentemente dal passaggio in giudicato, poiché viene meno il titolo della pretesa.

Quanto alla prescrizione, il Collegio la ritiene infondata. Gli importi a titolo di prelievo non sono debiti periodici, ma misure patrimoniali con termine decennale. Richiamando Cons. Stato n. 4989/2024 e gli artt. 2943 e 2945 cod. civ., si afferma che l’interruzione opera anche quando l’iniziativa giudiziale sia assunta dal debitore in forma impugnatoria, e che la prescrizione resta sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza. Il termine è stato interrotto nel 2002 con il ricorso avverso gli atti presupposti.

Il ricorso è quindi accolto nei sensi di cui in motivazione: la cartella è annullata per invalidità derivata, fermo restando il riesercizio del potere di rideterminazione da parte di AGEA. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità del contenzioso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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