Giudicato urbanistico e ius superveniens: riesercizio del potere e norme abrogate (TAR Sicilia n. 3568 del 12.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di riesercizio del potere conseguente all’annullamento giurisdizionale di un provvedimento per deficit istruttorio, l’amministrazione è tenuta ad applicare la normativa sopravvenuta, anche ove ciò comporti il superamento del dictum giurisdizionale, poiché il giudicato annullatorio riguarda il riconoscimento del diritto allo stato e non dispone per il futuro. Tale dovere incontra un limite temporale invalicabile nella notificazione della sentenza di accoglimento passata in giudicato, momento in cui si cristallizza la regola del caso concreto. La disciplina transitoria che imponga la conclusione dei procedimenti pendenti secondo la normativa previgente non si applica al procedimento già concluso con l’atto annullato. È pertanto illegittimo, anche in via derivata, il provvedimento conclusivo che fondi le proprie valutazioni tecnico-specialistiche sull’erroneo richiamo a una disposizione abrogata.

Il Fatto

Il ricorrente è proprietario di un terreno ricadente in zona urbanizzata del Comune di Torregrotta, inserito dal nuovo P.R.G. in una zona destinata ad area mista commerciale e direzionale. In sede di approvazione regionale l’area veniva riclassificata a verde agricolo. Impugnato il decreto di approvazione, il TAR lo annullava in parte qua con la sentenza n. 2169 del 12.07.2023, ordinando all’amministrazione di provvedere nuovamente acquisendo anche la valutazione del Consiglio comunale.

Riaperto il procedimento, l’Assessorato adottava il D.D.G. n. 78 del 3.06.2024, che confermava per la particella di interesse la destinazione a verde agricolo, recependo il voto del C.T.S. e la relazione dell’agronomo componente, fondati sulla presenza di colture specializzate. Il ricorrente impugnava gli atti deducendo eccesso di potere, erronea applicazione della normativa regionale e violazione del giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo. La sentenza n. 2169/2023 aveva censurato l’assenza di determinazione del Consiglio comunale; nel nuovo procedimento l’organo consiliare ha invece preso posizione con deliberazione n. 25/2024, facendo propria la valutazione tecnica del C.T.S. e non sollevando controdeduzioni. La prescrizione conformativa risulta quindi rispettata, a nulla rilevando la piena conoscenza della pronuncia da parte dei consiglieri.

È invece fondato il secondo motivo. Richiamata la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 2883 del 2024, n. 5233 del 2019, C.G.A.R.S. n. 507 del 2019), il Tribunale afferma che il giudicato annullatorio è permeabile alle sopravvenienze normative, con sbarramento alla notificazione della sentenza. Poiché l’art. 55 della L.R. 19/2020 ha abrogato la L.R. 71/1978, non poteva trovare applicazione l’art. 2, comma 5, della L.R. 71/1978, che vietava la destinazione ad usi extra agricoli dei suoli con colture specializzate.

La disciplina transitoria dell’art. 53 della L.R. 19/2020 non opera nel caso di specie: il procedimento era già concluso alla data di entrata in vigore della legge, non essendo più pendente. Il richiamo alla norma abrogata, contenuto nella nota istruttoria e nel voto del C.T.S., vizia le risultanze tecnico-specialistiche poste a fondamento del decreto, che ne trae il proprio sostrato motivazionale.

Il terzo motivo è inammissibile: la violazione o elusione del giudicato integra nullità ex art. 21-septies della L. n. 241/1990, devoluta al giudice dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a., secondo le coordinate dell’Adunanza Plenaria n. 2 del 2013. Il quarto motivo resta assorbito; le valutazioni tecnico-discrezionali dovranno essere riformulate senza il richiamo alla norma abrogata, sottraendosi al sindacato del giudice della cognizione ex art. 34, comma 2, c.p.a.

Il ricorso è accolto, con annullamento degli atti e obbligo di rideterminazione; spese liquidate a carico dell’Assessorato e del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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