Avvalimento premiale del rating di legalità e ammissibilità nel nuovo Codice (TAR Sicilia n. 3751 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel vigente art. 104 d.lgs. n. 36/2023 l’avvalimento premiale è pienamente ammissibile e non richiede il possesso diretto del requisito da parte del concorrente. Il rating di legalità costituisce requisito premiale di natura organizzativa e procedurale, avvalibile al pari delle certificazioni di qualità, poiché il nuovo Codice ha liberalizzato l’istituto attribuendogli autonoma funzione pro-concorrenziale. I limiti all’avvalimento hanno carattere eccezionale e vanno interpretati restrittivamente, non potendo la stazione appaltante introdurre in via interpretativa ulteriori cause di esclusione. Il contratto è valido quando specifica modalità operative, strumenti e risultati attesi del trasferimento, anche a fronte di un corrispettivo simbolico, purché sussista un interesse causale dell’ausiliaria.

Il Fatto

Il Comune di Adrano bandisce una procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza all’autonomia e comunicazione in favore di alunni disabili per l’anno scolastico 2025-2026, con base d’asta di euro 705.285,00. Sette operatori presentano offerta. All’esito della valutazione tecnica la controinteressata si colloca prima con 94,09 punti, la ricorrente seconda con 93,43 punti; l’appalto viene aggiudicato alla prima.

Il disciplinare prevedeva 70 punti per l’offerta tecnica, di cui 30 tabellari fissi, e 30 per l’offerta economica. Tra i criteri tabellari figurava il rating di legalità, da valorizzare da 1 a 5 punti. La ricorrente, iscritta nell’elenco dell’Autorità con certificazione a una stella, otteneva 2 punti; la controinteressata, non iscritta e priva di certificazione, conseguiva 3 punti mediante avvalimento da altra società. La ricorrente impugna l’aggiudicazione, il verbale di valutazione tecnica, la graduatoria e il rigetto dell’istanza di autotutela, chiedendo declaratoria di inefficacia del contratto, subentro e risarcimento.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura l’attribuzione del punteggio per il rating tramite avvalimento, sostenendo che la lex specialis imporrebbe il possesso diretto del requisito e che l’art. 5-ter d.l. n. 1/2012, convertito dalla legge n. 62/2012, riserverebbe il rating all’impresa legittimata in proprio. Il Collegio ritiene la censura infondata: l’art. 7 del disciplinare riproduce l’art. 104 d.lgs. n. 36/2023 e ammette espressamente l’avvalimento premiale, ossia l’utilizzo di una certificazione per migliorare l’offerta tecnica.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 5345/2025 e Cons. Stato n. 7105/2025): il nuovo Codice ha spostato l’asse della disciplina, ricomprendendo nell’avvalimento anche la figura premiale, con conseguente liberalizzazione dell’istituto e riconoscimento di una autonoma funzione pro-concorrenziale. I limiti previsti dall’art. 104 hanno natura eccezionale e vanno letti in chiave restrittiva; fuori dai requisiti generali l’avvalimento è sempre ammesso, sia partecipativo sia premiale.

Il Collegio estende il ragionamento al rating di legalità: come la certificazione di parità di genere, esso attesta standard organizzativi e procedurali e non processi produttivi diretti, sicché può essere prestato tramite avvalimento. La stazione appaltante ha quindi legittimamente attribuito il punteggio, senza violare i principi di trasparenza, imparzialità e automatismo.

Il secondo motivo deduce la nullità del contratto per genericità dell’oggetto ex art. 104 d.lgs. n. 36/2023 e artt. 1325, 1346 e 1418 c.c., valorizzando anche l’esiguità del corrispettivo. La censura è respinta: il contenuto dell’obbligazione dipende dal tipo di requisito prestato. Nell’avvalimento tecnico-operativo occorre la specifica indicazione delle risorse materiali; nell’avvalimento sui requisiti premiali è sufficiente che il contratto specifichi modalità esecutive e risultati attesi. Nel caso concreto l’ausiliaria si obbliga a trasferire le buone pratiche aziendali, con assistenza diretta, consulenza strategica, formazione, linee guida e verifiche periodiche congiunte.

Tali obblighi risultano determinati nei contenuti, nelle modalità e negli obiettivi, consentendo il controllo della stazione appaltante. Il corrispettivo simbolico non incide sulla validità, essendo ammesso l’avvalimento gratuito o simbolicamente oneroso ove sussista un interesse causale dell’ausiliaria. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese in ragione della novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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