Sanatoria edilizia: valutazione unitaria dell’abuso e no a condono con opere (TAR Lombardia n. 227 del 25.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sanatoria edilizia, la domanda deve essere valutata in modo complessivo e globale, non essendo ammessa la parcellizzazione degli abusi ai fini della loro regolarizzazione: la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprendere il nesso funzionale che li lega e l’effettiva portata dell’operazione. È parimenti esclusa la sanatoria con opere o condizionata, che contraddice sul piano logico la doppia conformità richiesta dall’art. 36 d.P.R. n. 380/2001. In area sottoposta a vincolo paesaggistico, gli interventi eseguiti in difformità dal titolo, anche in parziale difformità, si considerano variazioni essenziali ai sensi dell’art. 32, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, con conseguente necessità del permesso di costruire in sanatoria e non della s.c.i.a. ex art. 37. Il nomen iuris adottato dall’Amministrazione non è vincolante, dovendosi qualificare l’atto in base al suo contenuto e alla sua causa.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un complesso immobiliare in Pavia comprensivo di abitazione, autorimessa e aree esterne, impugnavano l’ordinanza di demolizione adottata dal Comune ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e degli artt. 167 e 181 d.lgs. n. 42/2004. I sopralluoghi avevano accertato difformità nelle dimensioni e nelle altezze dell’autorimessa rispetto al condono, difformità interne ed esterne dell’abitazione con trasformazione del sottotetto, e manufatti esterni privi di autorizzazione paesaggistica.
All’impugnazione principale seguivano quattro ricorsi per motivi aggiunti: l’archiviazione dell’istanza di compatibilità paesaggistica, l’irricevibilità della s.c.i.a. in sanatoria, la revoca in autotutela della compatibilità paesaggistica rilasciata e la nuova ordinanza di ripristino del 2024. I ricorrenti chiedevano anche il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti: la prima ordinanza è stata superata dall’istanza di sanatoria, la seconda dal rilascio della compatibilità paesaggistica poi revocata. Quanto all’istanza di esibizione, il Giudice rileva che la parte non può chiedere allo stesso di sopperire alle proprie lacune probatorie, dovendo attivare l’accesso e le azioni a sua garanzia.
Sul secondo ricorso, il diniego di sanatoria è legittimo. La presentazione di un’istanza di sanatoria rende inefficace la precedente ordinanza di demolizione, ma impone all’Amministrazione di provvedere: diversamente si configurerebbe un silenzio significativo negativo. Nel merito, l’abuso è stato qualificato come totale difformità, poiché in zona vincolata ogni intervento difforme dal titolo integra variazione essenziale, rendendo necessaria l’istanza ex art. 36 e non la s.c.i.a. ex art. 37.
La Corte ribadisce il divieto di sanatorie parziali: la riduzione della sagoma dell’autorimessa va correlata allo spazio occupato dal gazebo, all’epoca esistente, e non può essere valutata isolatamente. Mancano inoltre i nulla osta per la fascia di rispetto del depuratore e la fascia B del P.A.I., elementi ostativi assoluti.
Quanto alla revoca della compatibilità paesaggistica, qualificata dal Collegio come annullamento ex art. 21-nonies l. n. 241/1990 e non come revoca, le difformità emerse tra dichiarazioni e stato dei luoghi escludono ogni affidamento legittimo. Il quarto ricorso è respinto: il lungo tempo trascorso non elide l’obbligo di ripristino, il certificato di agibilità non attesta la regolarità edilizia e la destinazione abitativa del sottotetto resta priva di titolo. Spese compensate.
Nota della Redazione
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