Sanzione per inottemperanza alla demolizione legittima anche in pendenza di sequestro penale (TAR Campania n. 2289 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La pendenza di un sequestro penale sul manufatto abusivo non costituisce impedimento assoluto alla demolizione e non priva di legittimità l’ordine demolitorio né la conseguente sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001. Il profilo amministrativo e quello penalistico operano su piani distinti e secondo cadenze temporali autonome. Il privato destinatario dell’ordine di demolizione, che voglia evitare l’effetto sanzionatorio connesso alla scadenza del termine, deve tenere un comportamento attivo e sollecitare all’autorità giudiziaria il dissequestro ai sensi dell’art. 85 disp. att. c.p.p.; solo il rigetto dell’istanza può integrare il factum principis idoneo a inibire la demolizione. È inoltre improprio il richiamo alle procedure di riscossione coattiva per contestare l’atto che si limita a determinare e irrogare la sanzione, demandando la riscossione a una fase successiva.

Il Fatto

Il Comune di Boscoreale ha irrogato al ricorrente, in qualità di committente e proprietario, la sanzione pecuniaria di € 20.000,00 prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, per l’inottemperanza a una precedente ordinanza di demolizione. L’ordine demolitorio riguardava la realizzazione, su una platea di fondazione di circa 130 mq., di un manufatto di circa 110 mq. completo di tramezzature, intonaco, pavimenti, rivestimenti, infissi esterni e predisposizione di impianti tecnologici.

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza sanzionatoria deducendo tre profili: la carenza di potere dell’organo che l’ha adottata, estraneo ai meccanismi dell’ingiunzione fiscale e della riscossione mediante ruolo; l’omessa comunicazione di avvio del procedimento; la sussistenza di un sequestro penale sulle opere, che avrebbe reso giuridicamente impossibile l’adempimento e privo di presupposto la sanzione. Il Comune non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo rilevando che l’amministrazione si è limitata a determinare e irrogare la sanzione, demandando l’eventuale riscossione coattiva a una fase successiva in caso di mancato adempimento nel termine di trenta giorni. L’avvertimento contenuto nell’atto esclude in radice l’applicabilità delle procedure di riscossione delle entrate comunali richiamate dal ricorrente.

Quanto alla partecipazione procedimentale, il TAR osserva che la comunicazione di avvio è superflua per gli atti aventi finalità repressive degli illeciti edilizi. Tali procedimenti sono tipizzati e caratterizzati da meri accertamenti tecnici sulla consistenza e sul carattere abusivo delle opere, sicché non richiedono l’apporto partecipativo del destinatario, a prescindere dall’applicabilità dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990. Sul punto richiama un orientamento consolidato (Cons. Stato n. 6823 del 2021; Cons. Stato n. 2568 del 2014).

Il nucleo del decisum riguarda il rapporto tra sequestro penale e poteri demolitori. Il Collegio, pur conoscendo l’indirizzo minoritario inaugurato da Cons. Stato n. 2337 del 2017, conferma l’orientamento prevalente secondo cui i due piani operano distintamente. Richiama sul punto Cons. Stato n. 112 del 2021 e Cons. Stato n. 5442 del 2020. Ne deriva la legittimità dei provvedimenti demolitori, acquisitivi e sanzionatori anche in pendenza di sequestro.

Il privato che voglia evitare l’effetto ablatorio o sanzionatorio deve tenere un comportamento attivo, sollecitando il dissequestro ai sensi dell’art. 85 disp. att. c.p.p. per provvedere direttamente all’eliminazione. Solo il rigetto dell’istanza giustificherebbe il factum principis. Nel caso concreto il ricorrente non ha offerto alcuna prova né della perdurante sussistenza del sequestro fino all’accertamento di inottemperanza, né della presentazione di un’istanza di dissequestro.

Il ricorso è pertanto respinto siccome infondato. Non vi è pronuncia sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’amministrazione resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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