Sanzione per opere eseguite dopo decadenza del permesso di costruire (TAR Lazio n. 43 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’effetto decadenziale del permesso di costruire, pur discendendo direttamente dalla legge, necessita di un provvedimento comunale che, con effetti dichiarativi, accerti l’intervenuta decadenza del titolo. Ove tale provvedimento sia stato adottato e non impugnato nel termine, l’interessato presta acquiescenza e non può contestare la sanzione fondata sulla cessata efficacia del titolo. La SCIA che riguardi una porzione limitata dell’edificio non costituisce variante essenziale e non proroga il termine di ultimazione dei lavori. La sanzione prevista per le opere eseguite in assenza di titolo va parametrata alle singole unità immobiliari interessate dagli interventi.
Il Fatto
La società ricorrente aveva ottenuto nel 2014 un permesso di costruire per la sostituzione edilizia di un immobile, con successivi titoli e proroghe. Dopo la scadenza del titolo, il Comune ha irrogato la sanzione amministrativa per opere realizzate in assenza del prescritto titolo abilitativo, quantificandola in euro 92.518,80.
La società ha impugnato il provvedimento sanzionatorio davanti al TAR Lazio, deducendo la mancanza di un provvedimento dichiarativo di decadenza, la natura essenziale della SCIA presentata nel 2020, l’erronea quantificazione della sanzione e l’insufficienza della SCIA per alcune opere. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la decadenza del permesso di costruire, per quanto discendente direttamente dalla legge, richiede comunque un provvedimento comunale che accerti l’intervenuta decadenza, verificando la spirale del termine e l’assenza di cause di forza maggiore (Consiglio di Stato sez. IV, 30/10/2024, n. 8672). Nel caso concreto, però, il Comune aveva espressamente dichiarato la cessazione dell’efficacia temporale del titolo nella comunicazione di avvio del procedimento e nella successiva nota di riscontro. Tale provvedimento non è stato impugnato, con conseguente acquiescenza.
Quanto al secondo motivo, il TAR esclude che la SCIA del 2020 costituisca variante essenziale. La stessa riguarda il solo recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti ed è qualificata dal tecnico asseveratore come SCIA ordinaria ai sensi dell’art. 22 d.P.R. n. 380/2001. Non vi è stata né sostituzione del titolo originario né proroga del termine di fine lavori.
Il terzo motivo è respinto sul rilievo che l’Amministrazione ha applicato in modo prudenziale la misura minima di euro 1.032 per ciascuna unità immobiliare interessata dagli interventi. L’aumento del valore venale cui la norma si riferisce va parametrato alle singole unità che hanno incrementato il proprio valore, non all’intero compendio.
Infine, il quarto motivo è rigettato: la parte dell’intervento non completata prima della scadenza del permesso deve essere nuovamente legittimata. Il legislatore consente il completamento mediante SCIA ai sensi dell’art. 15, comma 3, d.P.R. 380/2001, ma non mediante semplice comunicazione di inizio lavori a prescindere dalla consistenza delle opere. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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