Obbligo di provvedere sull’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata e silenzio-inadempimento del Comune (TAR Lazio n. 44 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine tassativo di sessanta giorni previsto dall’art. 10 del d.P.R. n. 31/2017 per la conclusione del procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata non è assistito da meccanismi di formazione di provvedimenti taciti di assenso o di diniego. Ad esso va attribuita natura inderogabile, ma solo nel senso che segna il punto a partire dal quale opera il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione, sanzionabile quale ritardo e in termini di responsabilità dei funzionari. Il decorso del termine non determina la consumazione del potere di provvedere. L’Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche in forma semplificata, persino in caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda. Atti meramente interlocutori o soprassessori non fanno venir meno l’inerzia sanzionabile.
Il Fatto
La ricorrente, subentrata nella titolarità di una concessione demaniale marittima su un compendio sul quale insiste una struttura destinata alla ristorazione, ha presentato al Comune istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata per interventi di riqualificazione. A fronte dell’inerzia dell’ente, ha sollecitato il Comune a provvedere; il riscontro ricevuto si è limitato a rappresentare che le istanze vengono istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione, compatibilmente con gli altri compiti d’ufficio, e a invitare la ricorrente a presentare al SUE la domanda di permesso di costruire.
La ricorrente ha quindi agito ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e per la condanna del Comune a pronunciarsi sull’istanza. Il Ministero della Cultura e il Comune si sono costituiti in resistenza, deducendo l’infondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ritenuto il ricorso tempestivo. Il silenzio-inadempimento si è formato sull’istanza oggetto di successivo sollecito; considerata la scadenza del termine per provvedere, il gravame è stato proposto nel termine annuale previsto dall’art. 31, comma 2, cod. proc. amm. La legittimazione della ricorrente discende dalla titolarità di un interesse pretensivo al rilascio del titolo abilitativo.
Quanto all’obbligo di provvedere, il Tribunale ha richiamato il d.P.R. n. 31/2017 e in particolare l’art. 11, commi 3, 5 e 6, che delinea la sequenza procedimentale, e l’art. 10, che fissa il termine tassativo di sessanta giorni. Tale termine, ha precisato il Collegio, non è associato a meccanismi di formazione di provvedimenti taciti: va quindi qualificato come inderogabile, ma solo nel senso che segna il momento dal quale opera il silenzio-inadempimento, senza consumare il potere di provvedere. Le norme speciali si leggono congiuntamente all’art. 2 della legge n. 241/1990, espressivo del principio di certezza dei tempi dell’azione amministrativa.
Il Comune è rimasto inerte, non ponendo in essere alcuno degli atti della sequenza procedimentale e ostacolando la definizione del procedimento nel termine. In tal modo ha violato l’obbligo generale di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, non potendosi prefigurare alcuno degli sbocchi alternativi previsti dai commi 5 e 6 dell’art. 11, trattandosi di valutazioni discrezionali dell’autorità preposta alla gestione del vincolo.
Sono risultate inconferenti le difese del Comune relative alla ritualità e al merito dell’istanza, quali l’invito al permesso di costruire o il riferimento alla concessione demaniale scaduta. Tali circostanze, se suscettibili di influenzare l’esito, non hanno fatto venir meno l’obbligo di provvedere. Il Collegio ha richiamato l’art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990, che impone il riscontro anche in caso di manifesta inaccoglibilità della domanda con motivazione in forma semplificata. La nota interlocutoria non ha interrotto l’inerzia: allo soprassessorio non consegue un provvedimento ultimativo, ma un mero rinvio sine die.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento e ordine al Comune di concludere il procedimento in modo esplicito e motivato, senza vincolo di contenuto, entro sessanta giorni. Il Collegio ha nominato quale commissario ad acta il preposto alla Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con compenso liquidato a carico del Comune, escludendo allo stato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Le spese sono state liquidate secondo soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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