Sanzione disciplinare militare di corpo e insufficienza dell’istruttoria (Cons. Stato n. 3675 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzione disciplinare di corpo irrogata a militare, il vizio di insufficienza istruttoria non sussiste quando la contestazione degli addebiti, mediante precisi riferimenti all’azione o all’omissione e con espressa indicazione della finalità disciplinare, consenta all’incolpato l’esatta individuazione del fatto e l’esercizio pieno della difesa. L’obbligo motivazionale del provvedimento sanzionatorio è attenuato, e assolto con il puntuale riferimento al fatto addebitato, in presenza di condotte di particolare rilievo che rendono insuscettibile di ridimensionamento la sanzione. Il termine di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 1393, comma 1, e 1398, comma 1, lett. a) e d), c.m., va inteso come ragionevole prontezza e non come immediatezza o quasi contestualità rispetto alla conoscenza del fatto. Le censure che investono la qualificazione del fatto e l’entità della sanzione sono inammissibili quando impingono il merito delle valutazioni riservate all’autorità disciplinare. L’asserito sviamento per intento punitivo deve essere provato con elementi concreti, non con mere allegazioni.
Il Fatto
Un luogotenente comandante di stazione dell’Arma dei carabinieri riceveva contestazione disciplinare per non avere comunicato tempestivamente ai superiori un episodio di atteggiamento minaccioso tenuto da un graduato nei confronti di un militare di grado inferiore, avvenuto il 18 dicembre 2018 alla presenza del medesimo comandante. Il comando di compagnia irrogava la sanzione disciplinare di corpo del rimprovero con provvedimento del 17 giugno 2019; il ricorso gerarchico veniva respinto dal comando provinciale con determina del 1° ottobre 2019.
Il militare impugnava gli atti davanti al TAR Toscana, che accoglieva il ricorso ritenendo fondata e assorbente la censura di carenza di istruttoria, per la mancata audizione di altri militari presenti nella stazione, e considerando manifestamente irrilevanti le dichiarazioni rese da un maresciallo. Il Ministero della difesa proponeva appello, lamentando travisamento dei fatti e contraddittorietà della pronuncia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la logica della Adunanza plenaria n. 5 del 2015 e, ritenendo devoluto l’intero thema decidendum, esamina direttamente i motivi di primo grado, che perimetrano il processo di appello ex art. 104 c.p.a.. Passa quindi in rassegna le singole censure.
Quanto alla partecipazione procedimentale, il Collegio osserva che l’amministrazione ha operato nel rispetto dell’art. 1370 c.m., avendo contestato gli addebiti, acquisito e vagliato le giustificazioni e garantito un triplice accesso agli atti. Sulla motivazione, si afferma che le censure relative alla qualificazione del fatto e all’entità della sanzione sono inammissibili perché investono il merito delle valutazioni riservate all’autorità disciplinare. L’obbligo motivazionale è attenuato in presenza di condotte palesemente contrarie ai principi di moralità e rettitudine propri dello status di militare e di appartenente all’Arma.
Sul principio di immediatezza, il Collegio ricostruisce il quadro normativo: il procedimento va avviato “senza ritardo” dalla conoscenza dell’infrazione, secondo gli artt. 1393 e 1398 c.m.. La locuzione non significa immediatezza della contestazione, ma ragionevole prontezza, da valutare in relazione alla gravità della violazione e alla complessità degli accertamenti. Nel caso concreto l’avvio del procedimento, il 10 maggio 2019, è seguito alla conoscenza, avvenuta il 20 aprile 2019, delle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni; il lasso di tempo è quindi ragionevole.
Sull’asserita incongruenza tra contestazione e sanzione, il Collegio rileva la piena coincidenza del fatto contestato e sanzionato. Quanto alla insufficienza istruttoria, si esclude il vizio: la contestazione, con precisi riferimenti all’azione o all’omissione e con indicazione della finalità disciplinare, ha consentito l’esatta individuazione del fatto. La mancata audizione del maresciallo è irrilevante, perché lo stesso era già stato sentito in sede penale senza riferire l’episodio e, nella relazione del 6 febbraio 2023, ha escluso di avere assistito ad alterchi.
Sul travisamento dei fatti, la dichiarazione resa dalla persona offesa assume valore dirimente, non essendo emerse conseguenze penali per false dichiarazioni. Sullo sviamento, il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui il lavoratore deve allegare elementi concreti di un disegno preordinato alla vessazione, non provati nel caso. Il rigetto dei motivi avverso la sanzione comporta l’improcedibilità del gravame avverso il rigetto del ricorso gerarchico. L’appello è quindi accolto e il ricorso di primo grado respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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