Ottemperanza e inerzia della PA: il giudice ordina il pagamento e nomina il commissario ad acta (TAR Basilicata n. 545 del 05.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è ammissibile decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza passata in giudicato, ove sia prodotta la relativa certificazione di passaggio in giudicato. Nei giudizi per l’esecuzione di sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, la pubblica amministrazione che non si costituisca in giudizio non assolve all’onere di provare l’avvenuto adempimento, sicché il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di provvedere al pagamento entro un termine assegnato, con nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Sulle somme dovute, maturano interessi legali dalla data della domanda o dalla data della sentenza da eseguire, mentre accessori, IVA e CPA vanno calcolati secondo la disciplina di settore.

Il Fatto

La ricorrente, dopo aver riportato danni fisici in un incidente stradale causato dall’impatto con alcuni cinghiali, aveva ottenuto dal Giudice di Pace una sentenza di condanna della Regione Basilicata al pagamento di una somma a titolo risarcitorio, oltre spese di CTU e compenso professionale in favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario. A fronte della mancata corresponsione delle somme da parte dell’amministrazione, la ricorrente e il suo difensore proponevano ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’esecuzione del giudicato.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, verificata la sussistenza delle condizioni di legge: il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza e il deposito della certificazione attestante il passaggio in giudicato. Nel merito, ha rilevato come la Regione, non costituendosi, non avesse provato di aver dato esecuzione al titolo esecutivo, rendendo così incontestato il perdurare dell’inottemperanza.

Il tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di pagare le somme dovute entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, precisando la decorrenza degli interessi legali per ciascuna voce di credito. Per le somme spettanti al difensore antistatario, ha statuito che su di esse vadano aggiunti gli interessi legali, il rimborso forfettario spese generali, la CPA e l’IVA, applicabile anche sulla stessa CPA ai sensi dell’art. 16 D.L. n. 41/1995, con le modalità di calcolo indicate. Per il caso di ulteriore inottemperanza, il giudice ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Potenza, ponendo il relativo compenso a carico dell’amministrazione inottemperante. Le spese di lite sono state infine poste a carico della Regione soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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