Revocazione per errore di fatto e confine con l’errore di giudizio (Cons. Stato n. 3680 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto che legittima la revocazione ai sensi degli artt. 106 cod. proc. amm. e 395, n. 4, cod. proc. civ. deve derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti del giudizio, avere ad oggetto un punto non controverso e costituire elemento decisivo della decisione, con carattere di immediata e semplice rilevabilità. Non integra l’errore revocatorio l’erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali, né l’anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, che danno luogo a un ipotetico errore di giudizio non censurabile in revocazione. Il discrimine tra errore di fatto ed errore di diritto risiede nel carattere meramente percettivo del primo e nell’assenza dell’attività valutativa che contraddistingue il secondo. La revocazione non può trasformarsi in un ulteriore grado del giudizio non contemplato dall’ordinamento.

Il Fatto

Una procedura valutativa di chiamata per un posto di professore di prima fascia veniva indetta da un’università ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, legge n. 240/2010. All’esito della prima impugnativa, la Sezione annullava gli atti e disponeva la rinnovazione della procedura previa esclusione di un candidato, per mendaci dichiarazioni contenute nella domanda. La Commissione, rinnovata la valutazione, individuava un diverso vincitore.

Il candidato escluso impugnava il nuovo decreto davanti al TAR Lazio, che accoglieva il ricorso e annullava gli atti, ordinando la rinnovazione davanti a una Commissione integralmente diversa e l’applicazione dell’art. 75 d.P.R. n. 445/2000 nei confronti del controinteressato. Il Cons. Stato respingeva l’appello. Il soccombente proponeva allora revocazione per errore di fatto, assumendo l’omessa percezione del contenuto degli atti in ordine alla titolarità dei brevetti.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente sosteneva che la dichiarazione del curriculum attestava la mera titolarità di tre brevetti con l’ateneo, e non la loro avvenuta concessione, cosicché il giudice dell’appello sarebbe incorso in un abbaglio percettivo sulle espressioni “titolare di brevetto” e “brevetto concesso”. Il Collegio richiama la nozione consolidata di errore revocatorio, che postula il contrasto fra due rappresentazioni dello stesso fatto, l’una desumibile dalla sentenza e l’altra dagli atti processuali, e non concerne un fatto discusso dalle parti e trattato nella pronuncia.

La Sezione rileva che la questione oggetto del preteso errore era stata ampiamente dibattuta nell’intero iter processuale, cioè la non veritiera autocertificazione della titolarità di due brevetti che alla data di scadenza del bando pendevano come mere domande. Il giudice dell’appello non ha ritenuto falsa l’attestazione della concessione, ma ha considerato rilevante che nell’autocertificazione fosse stata ricompresa l’indicazione di due brevetti non concessi: circostanza emersa dal punto 4 della sentenza impugnata, ove si dà atto della prospettazione dell’appellante.

Il motivo si risolve dunque in un inesatto o incompleto apprezzamento del materiale probatorio, o in un’anomalia del procedimento logico di interpretazione, e integra un ipotetico errore di giudizio: una critica al giudizio espresso dal giudice dell’appello che mira a introdurre una sorta di inesistente giudizio di terzo grado. La Corte richiama il proprio orientamento, secondo cui l’errore deve apparire con immediatezza e senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche.

Il ricorso è pertanto inammissibile. L’inammissibilità del motivo relativo alla fase rescindente esime dall’esame delle censure sulla fase rescissoria. Le spese sono compensate, in ragione della particolarità della questione e del rilievo che non sembra trattarsi di un falso intenzionale, ma di una dichiarazione erronea con effetti escludenti non più rimessi in discussione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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