Dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso (Cons. Stato n. 3395 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso vincola il giudice amministrativo a pronunciare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. In tale ipotesi il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi nella valutazione degli interessi ad agire. Egli deve adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa dalla parte. La regola vale anche quando la sopravvenuta cessazione dell’interesse derivi dal venir meno delle condizioni che avevano giustificato il ricorso. La compensazione delle spese resta affidata alla valutazione del Collegio in ragione del complessivo andamento della vertenza.

Il Fatto

La controversia trae origine dal provvedimento con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha revocato la licenza fiscale di un impianto di deposito, per il venir meno dei requisiti soggettivi in capo all’allora rappresentante legale, condannato in via definitiva per sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sugli oli minerali. Il TAR Calabria, con sentenza n. 1102/2024, ha respinto il ricorso della società.

L’appello è stato rigettato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3228/2025. Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per revocazione, con contestuale istanza di misure cautelari monocratiche, respinta con decreto presidenziale. In corso di giudizio la ricorrente ha comunicato la nomina del nuovo amministratore e la presentazione di nuova licenza fiscale, dichiarando di non avere più interesse alla decisione e chiedendo la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, dopo la dichiarazione della ricorrente, la causa non può essere decisa nel merito. La società ha rappresentato il venir meno delle ragioni del contendere per effetto del mutamento della propria compagine amministrativa e del rilascio di una nuova autorizzazione. L’Agenzia resistente ha confermato le circostanze, rimettendosi al Collegio per le spese.

Il principio applicato è quello, qualificato come ius receptum nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui, in presenza di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione, il giudice non può esaminare i motivi di gravame. Non può neppure procedere d’ufficio né sostituirsi nella valutazione degli interessi ad agire, ma deve solo adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa. Sul punto il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. IV n. 1464/2025.

Ne discende la declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte non affronta quindi le censure originarie, relative all’omessa disamina della documentazione depositata, alla violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 e all’erronea applicazione dell’art. 166 cod. pen. e degli artt. 23, comma 11, e 25, comma 6, d.lgs. n. 504/1995.

Quanto alle spese, il Collegio ritiene sussistenti giustificate ragioni per disporne la compensazione tra le parti, in considerazione del complessivo andamento della vertenza. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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