Il parere negativo della Soprintendenza nel PAUR non è un veto, ma un dissenso qualificato da ponderare in conferenza di servizi (TAR Molise n. 65 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il parere negativo della Soprintendenza reso nell’ambito del procedimento di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 non costituisce esercizio di un potere di veto, ma un dissenso qualificato che, ai sensi degli artt. 14-ter e 14-quinquies della legge n. 241/1990, forma oggetto della valutazione ponderale delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi. L’amministrazione procedente non può attribuire prevalenza aprioristica all’interesse paesaggistico, dovendo procedere a un effettivo bilanciamento con il preminente interesse pubblico alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili. In sede di riedizione del potere successiva all’annullamento giurisdizionale, l’amministrazione gode di una “doppia chance” (cd. one-shot temperato), potendo rinnovare il diniego una sola volta evidenziando ogni aspetto rilevante. Il termine di trenta giorni di cui all’art. 21-decies della legge n. 241/1990 per la riemissione dell’atto endoprocedimentale annullato è rispettato se l’atto è adottato entro detto termine, a prescindere dalla data di comunicazione all’amministrazione procedente.
Il Fatto
Una società presentava, nel febbraio 2021, istanza per il rilascio del P.A.U.R. relativo a un impianto fotovoltaico di circa 58,96 MW da realizzare nei comuni di San Martino in Pensilis e Rotello. La Regione Molise, dopo la conferenza di servizi, adottava un primo diniego, annullato dal TAR con sentenza confermata dal Consiglio di Stato. Riavviato il procedimento ai sensi dell’art. 21-decies della legge n. 241/1990, la Soprintendenza rendeva un nuovo parere negativo e la Regione adottava un secondo provvedimento di diniego, recependo acriticamente il parere del Ministero della Cultura.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto il ricorso rilevando che il parere della Soprintendenza, pur avente natura potenzialmente vincolante, non poteva essere posto a base esclusiva del diniego senza alcuna ponderazione degli interessi coinvolti. Richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 2930/2024, il Collegio ha chiarito che nel procedimento unico trova piena operatività la disciplina della conferenza di servizi, imperniata sulla valutazione delle posizioni prevalenti, con esclusione di ogni potere di veto della Soprintendenza.
Il Collegio ha invece respinto la censura relativa alla violazione del principio del one-shot procedimentale, affermando che l’amministrazione, dopo l’annullamento, può rinnovare il diniego una sola volta, ma la preclusione si forma solo dopo il secondo esercizio del potere. Ha inoltre escluso l’inefficacia del parere per tardività, rilevando che l’atto endoprocedimentale era stato adottato entro i trenta giorni previsti dall’art. 21-decies, essendo irrilevante la successiva comunicazione all’amministrazione procedente.
La sentenza ha poi ritenuto fondate le censure avverso il parere del Ministero della Cultura per la genericità delle valutazioni paesaggistiche, per l’illegittimo riferimento all’effetto cumulo con impianti solo potenziali e per la mancata considerazione dell’assenza di vincolo archeologico sull’area. Ha invece escluso la violazione del canone del dissenso costruttivo, avendo la Soprintendenza indicato soluzioni progettuali alternative.
Il Tribunale ha infine respinto la domanda di condanna al rilascio del provvedimento, residuando margini di discrezionalità in capo all’amministrazione, e ha annullato gli atti impugnati nei limiti indicati in motivazione.
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Nota della Redazione
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