Sanzione pecuniaria per mancata demolizione e responsabilità del proprietario (TAR Calabria n. 558 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 non colpisce l’abuso edilizio originario, ma l’inottemperanza all’ordine di demolizione. Ne consegue che il destinatario della sanzione è il responsabile dell’abuso, mentre il proprietario che non sia tale risponde solo se, avendo la disponibilità o il possesso del bene, non abbia provveduto alla demolizione. L’esenzione da sanzione richiede pertanto la prova dell’incolpevolezza rispetto alla mancata demolizione. L’ordinanza di demolizione non impugnata si consolida, con la conseguenza che i suoi vizi non possono essere fatti valere contro il provvedimento sanzionatorio che ne costituisce attuazione.

Il Fatto

Nel febbraio 2018 la Polizia Locale accertava, su un immobile di proprietà del ricorrente, lavori edili in assenza di permesso di costruire. Il proprietario presentava quindi istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001. Il Comune emanava comunque, nel giugno 2018, un’ordinanza di demolizione.

Nel novembre 2021 l’amministrazione irrogava la sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.000,00 ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001. Il ricorrente impugnava sia la sanzione sia l’ordinanza di demolizione presupposta, deducendo la violazione dell’art. 36 citato, l’estraneità della propria posizione di semplice proprietario e l’erroneità della misura. Il Comune non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il motivo incentrato sull’art. 36 d.P.R. n. 380/2001. L’ordinanza di demolizione non è stata tempestivamente impugnata e si è quindi consolidata. Da ciò deriva l’impossibilità di far valere vizi che la riguardino e, specularmente, l’insussistenza di profili di invalidità del provvedimento sanzionatorio che si pone a valle di essa. Il motivo è dichiarato privo di pregio.

Il nucleo argomentativo riguarda la responsabilità del proprietario. Il ricorrente invoca il principio per cui la sanzione pecuniaria ha come destinatario il “responsabile” dell’abuso e non il proprietario estraneo alla condotta, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 3391 del 2017. Il Tribunale non nega il principio, ma ne ridefinisce l’oggetto: la sanzione dell’art. 31, comma 4-bis colpisce non l’abuso edilizio, bensì l’inottemperanza all’ordine di demolizione, come affermato da Cons. Stato, Ad. Plen. n. 16 del 2023.

Si tratta quindi di una sanzione afflittiva ulteriore, che si aggiunge all’acquisizione di diritto al patrimonio comunale del bene abusivo e dell’area ulteriore. È dunque alla mancata demolizione che occorre guardare per stabilire se il proprietario sia incolpevole e debba andare esente da sanzione.

La verifica probatoria è risolutiva. Il ricorrente ha prodotto copia di fatture per i lavori edili emesse nei confronti di un terzo e la trascrizione della deposizione di un testimone nel processo penale. Si tratta di elementi che non riguardano la disponibilità del bene in capo al formale proprietario e che, pertanto, non dimostrano la sua incolpevolezza rispetto alla mancata demolizione.

Quanto alla misura, il provvedimento richiama espressamente l’art. 4 del regolamento comunale n. 30 del 2017, non impugnato, che impone la dosimetria massima per gli interventi in aree tutelate dal d.lgs. n. 42/2004 con aumento di volume e superficie. Anche tale censura è rigettata. Il ricorso è respinto, con nulla sulle spese in ragione della mancata costituzione dell’ente locale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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