Sbilanciamenti controfase nel dispacciamento: metodologia ARERA legittima in ottemperanza (Cons. Stato n. 1360 del 20.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
È legittima la metodologia semplificata con cui l’ARERA, in sede di riedizione del potere in ottemperanza a un giudicato di annullamento, verifica l’incidenza degli sbilanciamenti in controfase degli utenti del dispacciamento sul corrispettivo uplift. Il ricorso al segno reale zonale costituisce l’unica modalità per accertare in concreto, a posteriori, lo stato effettivo del sistema, distinguendo configurazioni di deficit o di eccedenza. L’uso del prezzo medio ponderato del MSD rappresenta la valorizzazione più favorevole possibile per gli operatori e non è irragionevole, perché coerente con il sistema pay-as-bid del mercato di bilanciamento. La metodologia rispetta la logica condizionalistica imposta dal giudicato, escludendo dal calcolo variabili non pertinenti e riconoscendo il massimo beneficio teoricamente ottenibile dal sistema.

Il Fatto

Una società operante nel settore elettrico quale venditore grossista ha impugnato la deliberazione con cui l’ARERA, in ottemperanza a una precedente sentenza del Consiglio di Stato, ha confermato il provvedimento prescrittivo adottato nei suoi confronti per strategie di programmazione non diligenti nel servizio di dispacciamento. Il giudice di ottemperanza, inizialmente adito, ha rigettato l’azione di nullità e ha rimesso la domanda di annullamento al TAR Lombardia, che l’ha respinta.

La società ha quindi appellato la decisione di primo grado, investendo il secondo e il terzo capo della sentenza e riproponendo le censure già formulate in primo grado sull’attendibilità scientifica della metodologia prescelta dall’Autorità e sul mancato rispetto del principio condizionalistico. L’ARERA e il gestore della rete si sono costituiti per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il perimetro della controversia, rilevando che il TAR si è attenuto ai principi già affermati dalla Sezione in materia di riedizione dei procedimenti prescrittivi nei confronti degli utenti del dispacciamento. Il richiamo è a un orientamento definito granitica giurisprudenza, da ultimo ribadito dalla sentenza della Sezione Seconda n. 10324 del 2025, insieme ai numerosi precedenti ivi richiamati.

Su questa base, la Corte conferma che l’utilizzo della metodologia semplificata soddisfa i criteri direttivi fissati dal giudicato e si pone in coerenza con la logica condizionalistica. Il meccanismo è stato configurato a vantaggio degli operatori: gli sbilanciamenti in fase sono valorizzati al prezzo del mercato del giorno prima, quelli in controfase sono considerati benefici per il sistema e valorizzati al maggiore tra il prezzo del MGP e la media dei prezzi del mercato di bilanciamento.

Quanto al segno reale, i giudici ribadiscono che esso è l’unico strumento per determinare in concreto e a posteriori lo stato effettivo del sistema, accertando se il sistema elettrico presentasse un deficit o un’eccedenza di energia. Analogamente, si esclude la possibilità di una programmazione a livello nodale, non esistente nel 2016 né oggi: la quantificazione degli importi da restituire non può che avvenire con metodologia zonale e prezzi zonali.

La Corte affronta poi la contestazione sull’uso retroattivo del segno reale, osservando che il potere prescrittivo, esercitato successivamente agli sbilanciamenti, comporta inevitabilmente che l’incidenza sul sistema venga appurata ora per allora. Quanto al criterio del prezzo medio ponderato, la Sezione lo qualifica come la valorizzazione più favorevole possibile, coerente con il sistema pay-as-bid del mercato di bilanciamento, mentre il prezzo marginale creerebbe un onere ulteriore sui consumatori.

Infine, l’istanza istruttoria è respinta: in parte verte su questioni già risolte dai precedenti richiamati, in parte persegue un inammissibile controllo generalizzato dell’operato dell’Autorità. L’appello è quindi rigettato, con compensazione delle spese in ragione della complessità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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