Sbilanciamenti elettrici: la metodologia ARERA ottempera al giudicato ed è rinnovata istruttoria (Cons. Stato n. 8056 del 07.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza verifica l’esatta attuazione del giudicato e postula la preliminare individuazione degli effetti conformativi della sentenza da eseguire. Ove il giudicato abbia annullato un provvedimento prescrittivo per difetto di istruttoria, richiedendo la verifica del nesso eziologico tra sbilanciamenti e incremento dell’uplift secondo la teoria condizionalistica, l’Amministrazione può adottare una metodologia inedita, purché rispettosa dei criteri direttivi fissati. È pertanto legittima la delibera ARERA che, in sede di rinnovazione, distingua tra segno convenzionale e segno reale dello sbilanciamento aggregato e utilizzi un approccio semplificato, diretto ad attribuire all’operatore il massimo beneficio teoricamente ottenibile. Le censure che attingono il tratto libero della riedizione del potere vanno fatte valere con l’azione di annullamento, non con l’ottemperanza.
Il Fatto
La società ricorrente, utente del dispacciamento, agisce per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 13 giugno 2023, n. 5772, che aveva annullato, nei limiti della motivazione, la precedente deliberazione con cui l’Autorità le aveva applicato la disciplina standard di valorizzazione degli sbilanciamenti per il primo semestre 2013.
Il giudicato aveva censurato l’operato dell’Autorità per non avere accertato la correlazione tra gli sbilanciamenti imputati e l’incremento del corrispettivo posto a carico dell’utenza finale, omettendo di valutare l’eventuale risparmio di spesa prodotto sul sistema. In pretesa esecuzione, l’ARERA ha svolto un supplemento istruttorio e ha adottato la deliberazione n. 1/2024/E/eel, confermando le condotte di programmazione non conformi e le conseguenti misure. La ricorrente ne ha domandato la nullità per violazione o elusione del giudicato, in subordine la conversione dell’azione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla funzione dell’ottemperanza, quale controllo successivo sul rispetto degli obblighi derivanti dal giudicato, e ribadisce che tale verifica impone la precisa individuazione del contenuto degli effetti conformativi della sentenza da eseguire.
Nel merito, la metodologia adottata dall’Autorità si basa sulla distinzione tra segno convenzionale, calcolato in esito al settlement mensile, e segno reale, risultante dalla somma algebrica degli sbilanciamenti individuali sulla base dei dati di misura. Su questa base l’Autorità accerta se lo sbilanciamento sia in fase o in controfase rispetto alle esigenze di bilanciamento del sistema e valuta i risparmi con un approccio semplificato.
Secondo la Corte, la scelta di una metodologia inedita si pone in linea con l’esigenza di rinnovazione dell’istruttoria voluta dal giudicato. L’opzione per una modalità diretta a garantire il massimo beneficio teoricamente ottenibile dal sistema resta coerente con la logica condizionalistica ed è idonea a soddisfare i criteri direttivi fissati.
Quanto all’uso del segno reale, esso costituisce l’unica modalità per determinare in concreto, a posteriori, l’effettivo stato del sistema, accertando se questo presentasse deficit o eccedenza di energia e consentendo di tener conto del contributo degli sbilanciamenti in controfase alla riduzione dell’onere sostenuto dal gestore della rete. La sua individuazione ex post non contrasta con l’art. 27, comma 17, della legge n. 99/2009, né integra un’applicazione retroattiva del mutamento del segno: l’operazione è funzionale non alla determinazione dei conguagli, ma alla quantificazione “ora per allora” dei corrispettivi imputabili all’interessata.
La domanda di ottemperanza è dunque rigettata. Le medesime censure, nella parte in cui contestano il tratto libero della riedizione del potere, non spettano al giudice dell’ottemperanza. Poiché la ricorrente ha proposto l’azione di annullamento in via subordinata, il Collegio dispone la conversione del rito, dichiara la propria incompetenza e indica il TAR Lombardia, sede di Milano, quale giudice funzionalmente competente, davanti al quale la causa potrà essere riassunta nel termine di trenta giorni. Spese compensate per la novità e complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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