Accesso ai verbali presupposti del D.A.S.P.O. e finalità difensive del richiedente (TAR Molise n. 63 del 01.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il D.M. 16 marzo 2022, nel sottrarre all’accesso gli atti presupposti dei provvedimenti adottati dalle autorità di pubblica sicurezza, non esime l’Amministrazione dal consentire l’ostensione quando questa sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici ai sensi dell’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990. La clausola di esclusione del decreto ministeriale opera sul piano della regola generale di cui all’art. 24, comma 6, ma recede dinanzi alla finalità difensiva, che integra un’ipotesi di accesso doveroso. Il diniego fondato esclusivamente sul catalogo del decreto ministeriale, senza valutare la causa petendi difensiva, è espressione di una soccombenza virtuale dell’Amministrazione, rilevante ai fini del governo delle spese anche quando il ricorso sia dichiarato improcedibile. La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dal ricorrente prima della decisione, impone al giudice amministrativo la pronuncia in rito, non essendo configurabile un potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto alla Questura di Campobasso, ai sensi degli artt. 22 e ss. legge n. 241/1990, l’accesso alla documentazione del procedimento sfociato nell’adozione nei suoi confronti di un D.A.S.P.O.. L’Amministrazione aveva respinto l’istanza richiamando l’art. 3, lett. a), D.M. 16 marzo 2022, che sottrae all’accesso le relazioni di servizio e gli atti presupposti dei provvedimenti di pubblica sicurezza.
Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Molise, deducendo la violazione degli artt. 24, 97 e 113 Cost., dell’art. 6 C.E.D.U. e del comma 7 dell’art. 24, che garantisce l’accesso ai documenti necessari per difendere i propri interessi giuridici. Nel corso del giudizio ha inoltre segnalato un orientamento opposto tenuto dalla stessa Amministrazione in una vicenda analoga. Alla camera di consiglio la difesa ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, essendo intervenuto il deposito della documentazione nel parallelo giudizio impugnatorio del D.A.S.P.O., insistendo però per la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il ricorrente, fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, conserva la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di aver perduto ogni interesse alla pronuncia di merito. Da tale dichiarazione discende, in ossequio al principio dispositivo, la declaratoria di improcedibilità del gravame: il giudice amministrativo non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Il richiamo è alla Cons. Stato, Sez. IV, n. 3848 del 2016 e alla TAR Campania – Napoli, Sez. VIII, n. 3066 del 2021.
La pronuncia in rito non esaurisce però il thema decidendum. Il Collegio pone le spese a carico dell’Amministrazione per due ragioni concorrenti: il deposito della documentazione satisfattiva nel parallelo giudizio è successivo alla proposizione del ricorso, e l’Amministrazione versa in posizione di soccombenza virtuale. Il riferimento è alla sentenza di merito dello stesso TAR Molise resa in fattispecie sovrapponibile, della quale si richiama il principio di diritto per ragioni di sinteticità ed economia processuale: il D.M. 16 marzo 2022 non esime l’Amministrazione dal consentire l’accesso giustificato dalle finalità difensive di cui all’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990.
Il governo delle spese va poi coordinato con la disciplina del patrocinio a spese dello Stato, essendo il ricorrente stato ammesso al beneficio. Il Collegio distingue due scenari. Se l’esito dei riscontri affidati all’Amministrazione finanziaria confermerà l’ammissione, la liquidazione del compenso sarà disposta con separato decreto presidenziale; l’erogazione avverrà a cura dell’Amministrazione della giustizia amministrativa; il Ministero dell’Interno, quale soccombente, dovrà rimborsare gli oneri anticipati, in applicazione dell’art. 133 d.P.R. n. 115/2002, che impone il pagamento a favore dello Stato.
Qualora invece i riscontri comportino la revoca dell’ammissione al patrocinio, il Ministero dovrà rimborsare direttamente al ricorrente le spese del giudizio, liquidate in via eventuale in euro 1.000,00 oltre accessori di legge. La sentenza dispone infine l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo del ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 Reg. UE 2016/679.
Nota della Redazione
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