Annullato il tetto di sistema, improcedibile il ricorso sul budget 2022 (TAR Lombardia n. 353 del 12.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso la delibera regionale che assume il finanziato 2019 come base di calcolo del budget dell’anno successivo diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., quando l’annullamento giurisdizionale del cd. tetto di sistema imponga la rideterminazione in senso incrementale di quel parametro. Il finanziato 2019 opera infatti come mero termine di relatio formale per la determinazione del budget: caducato il meccanismo di abbattimento, il ricalcolo del parametro travolge automaticamente il budget che su di esso si fonda, rendendo inutile la pronuncia annullatoria. La sopravvenuta carenza di interesse può fondarsi tanto su una dichiarazione espressa di parte quanto su sopravvenienze documentate che dimostrino l’irrilevanza pratica del decisum.

Il Fatto

La ricorrente gestisce due strutture sanitarie accreditate e convenzionate con il servizio sanitario regionale. Con ricorso notificato il 29 giugno 2022 ha impugnato la D.G.R. n. XI/6387 del 16.05.2022, nella parte in cui assume il finanziato 2019 quale base di calcolo del budget 2022, nonché lo schema di contratto dell’ATS provinciale che su quella base ha determinato il budget di ricovero e ambulatoriale.

La società lamentava che il finanziato 2019 fosse stato liquidato applicando il tetto di sistema introdotto con precedenti delibere regionali, già annullate dal Tribunale con sentenze passate in giudicato. Di qui quattro motivi, imperniati su erroneità dei presupposti, ingiustizia manifesta, illegittimità delle decurtazioni e illegittimità derivata degli atti applicativi.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio sono emerse sopravvenienze decisive. La Direzione regionale Welfare ha comunicato il riconoscimento degli importi residui alle strutture, quantificati in apposita tabella, precisando che tale assegnazione avrebbe comportato la rideterminazione del finanziato 2019. Con successivo decreto la Regione ha demandato a provvedimenti ulteriori la rideterminazione del budget delle strutture interessate per gli anni 2021 e seguenti.

La difesa della ricorrente, con memoria del 4 gennaio 2024, ha dichiarato espressamente la sopravvenuta carenza di interesse rispetto alle contestazioni sulla storicizzazione delle decurtazioni del saldo 2014, richiamando come precedente specifico la sentenza della Sezione n. 3212 del 28 dicembre 2023. La resistente ha a sua volta eccepito l’improcedibilità, sostenendo che dall’annullamento del meccanismo di abbattimento discendesse la rideterminazione incrementale del finanziato 2019; in via subordinata ha prospettato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla quantificazione del dovuto.

Il Collegio estende alla fattispecie le argomentazioni della sentenza n. 3212/2023, relativa a vicenda analoga concernente il budget 2021. Il finanziato 2019 costituisce, nell’impianto della delibera impugnata, soltanto il termine di relatio formale per la determinazione del budget: una volta caducato il tetto di sistema ad opera delle sentenze nn. 78, 79 e 581 del 2022, divenute definitive, quel parametro deve essere rideterminato epurandolo dalle decurtazioni, con conseguente ricalcolo del budget 2022 nella misura che la Regione andrà a stabilire.

L’improcedibilità si fonda su un duplice ordine di ragioni: la dichiarazione espressa di parte ricorrente e le sopravvenienze documentate, tra cui il decreto regionale del 21 dicembre 2023, che riconosce gli importi residui e impegna l’amministrazione alla rideterminazione del budget. L’utilità di una pronuncia annullatoria viene meno, perché l’effetto conformativo è già in corso di attuazione per effetto del giudicato sulle delibere presupposte. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse; la particolarità e l’evoluzione della vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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