Scala amovibile su pedana a ruote non richiede permesso di costruire (Cons. Stato n. 5170 del 30.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La scala collocata su pedana munita di ruote e priva di incorporazione materiale stabile al fabbricato costituisce pertinenza dell’edificio principale e non integra un intervento soggetto a permesso di costruire. La sua attitudine a consentire l’accesso al solaio di copertura non realizza, di per sé, una fruizione durevole del solaio come terrazzo né una trasformazione urbanistico-edilizia permanente. Il peso della struttura e la difficoltà di movimentazione nello spazio di collocazione non sono indici univoci di stabile infissione al suolo. È pertanto illegittima l’ingiunzione di demolizione adottata ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 sul presupposto della necessità del titolo edilizio. Il giudice amministrativo può definire l’appello con il criterio della ragione più liquida, quando l’infondatezza nel merito è palese e assorbe le eccezioni preliminari.

Il Fatto

Un Comune ha impugnato la sentenza con cui il TAR Lazio ha annullato un’ingiunzione di demolizione e ripristino dei luoghi, adottata ai sensi degli artt. 27 e 31 d.P.R. n. 380/2001 e della normativa urbanistica regionale, per la realizzazione di una scala a chiocciola in ferro zincato, ancorata con piastre e bulloni a una pedana su ruote.

L’opera consentiva l’accesso dal giardino pertinenziale al solaio di copertura del portico dell’abitazione. Il Comune contestava l’assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica, in area gravata da vincolo. Le proprietarie avevano dedotto la natura mobile e autoportante della scala, la sua estraneità alla disciplina dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e i vizi procedimentali dell’ordine. Il TAR, applicando il principio della ragione più liquida, aveva accolto il secondo motivo, qualificando la scala come mera pertinenza non soggetta a permesso di costruire.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prescinde dalle contrapposte eccezioni preliminari, in particolare quelle sull’inammissibilità dell’appello per produzione di nuovi documenti e sull’improcedibilità per difetto di specificità dei motivi. L’appello è palesemente infondato nel merito, secondo il criterio della ragione più liquida.

La documentazione fotografica già valorizzata dal primo giudice dimostra in modo oggettivo e inequivoco che la scala è tecnicamente amovibile e non è funzionalmente destinata a una fruizione durevole del solaio come terrazzo. Manca un’incorporazione materiale stabile rispetto al fabbricato: la struttura è collocata su una pedana munita di ruote ed è funzionale all’accesso al solaio del portico.

Il Consiglio di Stato respinge l’argomento del Comune fondato sul peso dichiarato della struttura e sulla sua non agevole movimentazione nello spazio di collocazione. Si tratta di considerazioni descrittive non univoche e meramente soggettive, non sufficienti a dimostrare una stabile infissione al suolo o un’incorporazione materiale nell’edificio, in assenza di univoci indici di trasformazione edilizia permanente. Il criterio funzionale invocato dall’appellante non ribalta la qualificazione: la destinazione d’uso del solaio come terrazzo non risulta dimostrata.

Il Collegio censura inoltre il modo in cui il Comune ha tentato di ricostruire il presupposto dell’ordine demolitorio. La pretesa di motivare l’intervento autoritativo pubblico con la trasformazione del solaio in terrazzo denota sviamento dai canoni di ragionevolezza e di buona fede, in violazione del principio costituzionale di imparzialità e buon andamento. La trasformazione è desunta, ma non dimostrata, dalla sola presenza della scala. Essa non costituiva il nucleo centrale dell’ordinanza gravata, incentrata invece sulla ritenuta necessità del permesso di costruire per la scala singolarmente considerata.

Ne segue il rigetto dell’appello e la conferma dell’annullamento dell’ingiunzione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a carico del Comune appellante, in solido, in favore dei resistenti costituiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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